PUBBLICATE NELLA GAZZETTA UFFICIALE IMPORTANTI MODIFICHE PER L’ISEE IN MANIERA EQUA PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ


IL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 14 GENNAIO 2025, N. 13, PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL 18 FEBBRAIO 2025, INTRODUCE NUOVE MISURE PER RENDERE L’ISEE PIÙ EQUO E ADERENTE ALLA REALTÀ ECONOMICA DELLE FAMIGLIE ITALIANE, CON MODIFICHE CHE INCLUDONO L’ESCLUSIONE DI TITOLI DI STATO DAL PATRIMONIO MOBILIARE E LA SEMPLIFICAZIONE DEL PROCESSO ATTRAVERSO LA DSU PRECOMPILATA.
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 14 gennaio 2025, n. 13, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 febbraio 2025, introduce rilevanti modifiche al calcolo e agli utilizzi dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). Tali modifiche riguardano diversi aspetti del regolamento originario (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159), con l’obiettivo di rendere il sistema più equo e aderente alla realtà economica delle famiglie italiane. Di seguito un’analisi dettagliata delle principali novità.

  1. Principali novità introdotte
    1.1. Esclusione di titoli di Stato e prodotti finanziari garantiti
    • I titoli di Stato e prodotti finanziari garantiti dallo Stato fino a un valore di 50.000 euro sono esclusi dal calcolo del patrimonio mobiliare dell’ISEE.
    • Questa modifica ha l’effetto di incentivare l’investimento in strumenti finanziari sicuri senza penalizzare le famiglie nel calcolo dell’indicatore economico.
    1.2. DSU precompilata
    • Introduzione del concetto di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) precompilata, accessibile dal cittadino tramite portali telematici.
    • Lo scopo è semplificare la dichiarazione dell’ISEE, riducendo il margine di errore e i tempi di elaborazione.
    1.3. Modifiche alla composizione del nucleo familiare
    • Le condizioni per considerare coniugi con diversa residenza come nuclei distinti sono state aggiornate per recepire le modifiche normative del Codice di Procedura Civile.
    • Ora si fa riferimento agli articoli 473-bis.51 e 473-bis.22 del codice di procedura civile, aggiornando la normativa in base alla riforma della giustizia civile.
    1.4. Nuove regole per il calcolo del reddito
    • Esclusione dei trattamenti assistenziali percepiti per la disabilità, se non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF.
    • Aggiornamento delle detrazioni per il canone di locazione, mantenendo il tetto massimo di 7.000 euro, con un incremento di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo.
    1.5. Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria
    • Modifica della regola che integra l’ISEE con la componente reddituale dei figli non inclusi nel nucleo familiare solo per prestazioni residenziali a ciclo continuativo.
    • Confermata la valorizzazione delle donazioni di beni immobili fatte nei tre anni precedenti alla richiesta della prestazione.
  1. Modifiche all’ISEE Corrente
    2.1. Ampliamento delle condizioni per la richiesta
    • Oltre alle variazioni lavorative già previste, l’ISEE corrente può essere richiesto anche nei casi di interruzione di trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari.
    2.2. Validità estesa e aggiornamenti
    • Validità portata a sei mesi (in precedenza due mesi), salvo variazioni della situazione occupazionale.
    • Aggiornamento automatico dell’ISEE corrente in caso di variazioni successive che impattino sulla componente reddituale o patrimoniale.
    2.3. Possibilità di aggiornare la componente patrimoniale
    • A partire dal 1° aprile di ogni anno, l’ISEE corrente può essere richiesto anche in caso di variazione del patrimonio superiore al 20% rispetto alla dichiarazione ordinaria.
  1. Nuova Validità della DSU
    • La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) avrà validità fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione, anziché fino al 15 gennaio dell’anno successivo.
    • La presentazione della DSU avverrà prioritariamente in modalità precompilata, pur rimanendo disponibile la possibilità di compilazione ordinaria.
  2. Impatti e Considerazioni Finali
    Le modifiche introdotte con il D.P.C.M. 14 gennaio 2025, n. 13, puntano a:
    • Migliorare l’accessibilità e la trasparenza del calcolo dell’ISEE, con l’introduzione della DSU precompilata.
    • Rendere più equo il calcolo dell’indicatore, escludendo i trattamenti per la disabilità e i titoli di Stato dal patrimonio mobiliare.
    • Ampliare la flessibilità dell’ISEE corrente, permettendo aggiornamenti più frequenti e in linea con le variazioni economiche delle famiglie.
    In sintesi, il nuovo quadro normativo appare più inclusivo e adatto a fotografare meglio la reale condizione economica delle famiglie italiane, fornendo strumenti più efficaci per garantire l’accesso equo alle prestazioni agevolate.

IL SISTEMA PREVIDENZIALE DEI PROFESSIONISTI TRA VARIE MODIFICHE PER UNA NUOVA PIANIFICAZIONE PENSIONISTICA

La riforma del sistema previdenziale degli avvocati, prevista per il 2025, introduce numerose modifiche che incidono profondamente sulla pianificazione pensionistica della categoria. Vediamo i punti principali e il loro impatto.
1.⁠ ⁠Sistema di calcolo e categorie di iscritti
La riforma distingue tra:
• Vecchi iscritti (con anzianità contributiva al 31 dicembre 2024): avranno una pensione mista, con una parte calcolata con il sistema retributivo (fino al 2024) e una con il contributivo (dal 2025).
• Nuovi iscritti (dal 1° gennaio 2025): la pensione sarà interamente contributiva. Questo passaggio al sistema contributivo comporta, a parità di contributi, una riduzione del 25% dell’importo pensionistico rispetto al sistema retributivo.
2.⁠ ⁠Incremento delle aliquote contributive
L’aliquota del contributo soggettivo salirà progressivamente dal 15% al 18% entro il 2027. Contestualmente, il tetto reddituale, fissato a 130.000€ nel 2025, sarà rivalutato annualmente in base all’inflazione.
3.⁠ ⁠Riduzione dei contributi minimi
Per sostenere i professionisti con redditi più bassi, i contributi minimi saranno ridotti dal 2025:
• Contributo minimo soggettivo: da 3.355€ a 2.750€.
• Contributo minimo integrativo: da 850€ a 350€.
Questi importi saranno rivalutati annualmente.
4.⁠ ⁠Requisiti per l’accesso alla pensione
• I vecchi iscritti manterranno le prestazioni attuali.
• Per i nuovi iscritti, le prestazioni saranno accorpate nella pensione unica di vecchiaia contributiva, accessibile a 70 anni (con almeno 5 anni di contributi) o anticipabile a 65 anni (con 35 anni di contributi e un importo pensionistico minimo).

5.⁠ ⁠Pensionati attivi e supplementi triennali
I pensionati che continuano a lavorare vedranno un aumento dell’aliquota di contribuzione dal 7,5% al 12%. Inoltre, saranno abolite le prestazioni contributive per i pensionati di vecchiaia, sostituite dai supplementi triennali calcolati con il metodo contributivo.
6.⁠ ⁠Contributo modulare
Il contributo modulare facoltativo potrà raggiungere il 20% del reddito (rispetto all’attuale 10%), permettendo agli avvocati di integrare il loro trattamento pensionistico.
7.⁠ ⁠Riduzione del trattamento minimo
Dal 2025 al 2029, l’importo del trattamento minimo sarà gradualmente ridotto dagli attuali 13.942€ a 10.250€.
8.⁠ ⁠Scadenze contributive
La scadenza per la prima rata in autoliquidazione è posticipata dal 31 luglio al 30 settembre, uniformandosi alla presentazione del Modello 5.
La riforma rappresenta un passo verso un sistema previdenziale sostenibile, ma comporta sacrifici per gli iscritti, come l’aumento dei contributi e la riduzione della pensione futura. Gli avvocati dovranno adottare strategie previdenziali più attente, utilizzando strumenti come il contributo modulare o fondi pensione integrativi per garantire un reddito adeguato in età avanzata.
Nonostante le difficoltà, una gestione oculata delle risorse finanziarie permetterà di affrontare queste sfide e di trasformarle in opportunità per costruire un futuro più solido e sicuro.