Co.N.A.P.I. NAZIONALE FIRMA IL CCNL PER GLI ENTI DI PATRONATO CHE REGOLAMENTA I RAPPORTI DI LAVORO

A Roma, il presidente di Co.N.A.P.I. Nazionale, il dottor Basilio Minichiello, ha apposto la firma al CCNL che coinvolge gli Enti di Patronato i quali avvertono sempre più l’esigenza di disciplinare in modo specifico i rapporti di lavoro, soprattutto si intende disciplinare in maniera equilibrata e strutturata, rapporti di lavoro all’interno di un determinato settore che un lavoratore svolge attraverso un ruolo fondamentale nel sistema di welfare, intendendo per esso, l’insieme delle iniziative di natura contrattuale o unilaterale da parte del datore di lavoro volte a incrementare il benessere del lavoratore e della sua famiglia attraverso beni e servizi in natura che non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente, come attestato dalla sentenza pronunciata dalla Corte Costituzionale la n. 42/2000 la quale ha inteso dare un riconoscimento ed una specifica connotazione pubblicistica, connessa alla funzione svolta e stabilendo che i lavoratori unitamente ai datori di lavoro,integrano il sistema pubblico per la garanzia dei diritti di cui al’art.36 della Costituzione con cui si stabilisce che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.

I Patronati, dunque tutelano e garantiscono assistenza, consulenza e tutela ai cittadini nei rapporti con gli enti previdenziali, assistenziali e amministrativi, svolgendo anche una insostituibile funzione di orientamento ai servizi ed ai diritti dei cittadini.
Inoltre gli Enti di Patronato, sono ritenuti fondamentali presidi di protezione sociale, operando in un contesto sempre più crescente affrontando la complessità e la mole normativa oltre alla grande responsabilità professionale ed etica a cui si attengono. I Patronati, considerano necessario porre in essere un contratto specifico che va a valorizzare le competenze dei lavoratori, assicurandone la qualità dei servizi che vengono erogati alla comunità lavorativa.
Quindi con il presente CCNL si intende definire in modo puntuale e preciso le mansioni proprie dei lavoratori di un determinato settore, stabilendo una chiara articolazione dei compiti e delle responsabilità che saranno suddivise per ambiti operativi e settori di attività.

Inoltre si intende regolamentare i livelli di inquadramento contrattuale in base alla complessità delle attività che sono svolte, alle competenze richieste e all’esperienza maturata al fine di valorizzare la professionalità e garantire percorsi di crescita attraverso una formazione continua, poi ancora si vogliono tutelare i diritti dei lavoratori che svolgono mansioni in un ambito settoriale specifico , prevedendo condizioni di lavoro eque, dignitose e sicure, nonché strumenti di aggiornamento e formazione obbligatoria essenziali per affrontare le sfide di un settore in costante evoluzione.


Promuovere la centralità del ruolo sociale del Patronato, riconoscendone l’importanza come servizio gratuito e accessibile per i cittadini, in modo particolare per soggetti più fragili.
Le parti firmatarie del presente CCNL si sono impegnate a collaborare attivamente per garantire la corretta applicazione del contratto, monitorandone l’evoluzione delle esigenze che un determinato settore richiede e assicurare il giusto equilibrio tra la tutela dei lavoratori e la sostenibilità economica degli Enti di Patronato.
Il contratto firmato, rappresenta un punto di riferimento essenziale per il consolidamento e lo sviluppo del comparto, contribuendo al miglioramento continuo dei servizi che si intendono assicurare alla collettività valorizzandone le risorse umane impegnate nell’ambito di uno specifico settore.

Il Presidente Minichiello si dice soddisfatto del risultato raggiunto, dichiarandosi aperto alle novità e alla regolamentazione dei rapporti contrattuali al fine di garantire la massima tutela aziendale nell’erogazione dei servizi . “La firma apposta oggi- dichiara il presidente Minichiello- ha un significato ben preciso quello di garantire la massima tutela ai lavoratori e ai cittadini che hanno bisogno di assistenza essendo il patronato un istituto presente in Italia, che esercita funzioni di assistenza e di tutela in favore dei lavoratori, dei pensionati e di tutti i cittadini presenti sul territorio dello Stato”. E’ bene precisare che mentre al CAF è possibile rivolgersi per ottenere assistenza in materia tributaria e fiscale, il Patronato sbriga le pratiche di carattere sociale e previdenziale, attraverso un’emanazione diretta di una organizzazione sindacale, datoriale o associativa, sia essa di lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi o di entrambe le categorie.

CON IL NUOVO ANNO SEMPLIFICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DAI LAVORATORI AUTONOMI

Dal 1° gennaio 2025 entreranno in vigore importanti novità in materia di trattamento fiscale delle spese sostenute dai lavoratori autonomi per l’esecuzione di incarichi professionali. La riforma, introdotta dal D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, modifica l’art. 54 del TUIR con l’obiettivo di semplificare la gestione di tali spese e di ridurre il carico fiscale per i professionisti. Le nuove regole interessano tutte le persone fisiche e le associazioni professionali che producono redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni.

Le spese per l’esecuzione degli incarichi professionali possono essere sostenute direttamente dal professionista o dal committente e la loro gestione fiscale varia a seconda delle modalità di addebito. Dal 2025 le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute dal lavoratore autonomo per l’esecuzione di un incarico e riaddebitate analiticamente al committente non concorrono più a formare il reddito del professionista. Parallelamente queste spese non saranno deducibili ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, salvo alcuni casi eccezionali quali il mancato rimborso dovuto a insolvenza del committente o prescrizione del credito. Si elimina inoltre la ritenuta d’acconto che fino al 31 dicembre 2024 veniva applicata sui rimborsi analitici.

Le spese sostenute direttamente dal committente per l’esecuzione dell’incarico non saranno considerate compensi in natura per il professionista e verranno dedotte dal committente secondo le regole ordinarie. Resta invece invariata la disciplina per le spese incluse nei compensi complessivi che continuano a concorrere alla formazione del reddito del professionista e a essere soggette ai limiti di deducibilità. Per esempio, le spese di vitto e alloggio sono deducibili solo al 75% e comunque non oltre il 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.

Fino alla fine del 2024 si applica la disciplina transitoria che prevede che i rimborsi analitici delle spese concorrono alla formazione del reddito del professionista ma sono interamente deducibili. La nuova normativa rappresenta quindi un cambiamento significativo per i professionisti che riaddebitano analiticamente le spese ai propri committenti poiché, a fronte di una semplificazione e di un vantaggio fiscale dovuto all’eliminazione della ritenuta, si perde il beneficio della deducibilità di tali spese.

La convenienza delle nuove regole varia in base alle modalità operative del professionista. Ad esempio, chi riaddebita analiticamente le spese beneficia dell’eliminazione dell’imposizione fiscale su tali somme, ma perde la possibilità di dedurle dal reddito. Per contro, le spese sostenute direttamente dal committente non hanno alcun impatto fiscale per il lavoratore autonomo. Rimangono penalizzazioni fiscali per le spese incluse nei compensi complessivi, che continuano a essere limitate dal punto di vista della deducibilità.

In sintesi, la riforma introduce semplificazioni e vantaggi fiscali, ma anche nuovi vincoli che richiedono una pianificazione attenta. I professionisti dovranno valutare attentamente le modalità di gestione delle spese con i propri committenti per ottimizzare l’impatto fiscale e sfruttare al meglio i benefici della nuova normativa.

Sicurezza sul lavoro per autonomi e piccole imprese: tra obblighi normativi e sfide burocratiche

La normativa di sicurezza sul lavoro stabilisce responsabilità specifiche per lavoratori autonomi e piccoli artigiani privi di dipendenti, mirata a proteggere la loro integrità fisica e a mitigare i rischi di infortuni. Questi obblighi si rivelano essenziali anche per definire i requisiti relativi alla richiesta della patente a crediti.
Obblighi per Lavoratori Autonomi
Il Testo Unico (T.U.) in materia di salute e sicurezza sul lavoro indica che i lavoratori autonomi e le imprese familiari, in assenza di dipendenti, hanno obblighi limitati, tra cui:

•   Utilizzare attrezzature conformi alle normative.
•   Impiegare opere provvisionali per garantire la sicurezza durante i lavori.
•   Utilizzare Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) adeguati.
•   Possedere una tessera di riconoscimento per le attività in appalto.

La formazione in materia di sicurezza è obbligatoria solo in determinate circostanze, mentre la sorveglianza sanitaria è facoltativa, salvo eccezioni stabilite da normative specifiche.

Applicazione della Patente a Crediti

Per le attività che richiedono la patente a crediti, necessaria in cantieristica temporanea o mobile, i requisiti comprendono:

1.  Iscrizione alla CCIAA.
2.  Formazione in sicurezza per tutti i soggetti coinvolti.
3.  Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) valido.
4.  Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), richiesti solo per chi ha dipendenti.

I liberi professionisti non iscritti alla CCIAA devono dichiarare l’iscrizione al proprio Albo, segnalando una certa flessibilità normativa.
L’introduzione della patente a crediti potrebbe comportare un aggravio burocratico per le piccole imprese, già sottoposte a vari adempimenti normativi. Le normative 81/2008 e 231/2001 impongono già oneri significativi, e l’introduzione di ulteriori requisiti potrebbe distogliere l’attenzione dalle misure di sicurezza reali.

Questa complessità burocratica rischia di penalizzare le piccole imprese, che potrebbero dover concentrare risorse su conformità piuttosto che su pratiche preventive. Si corre il rischio di trasformare la sicurezza in un adempimento formale, invece che in un obiettivo concreto di protezione dei lavoratori.
Sebbene la normativa sulla sicurezza sul lavoro intenda tutelare i lavoratori, presenta problematiche legate a un’eccessiva burocratizzazione e a difficoltà di applicazione. È essenziale rivedere queste disposizioni affinché le misure di sicurezza siano realmente efficaci e non si traducano in un ulteriore fardello per le piccole e medie imprese. La sfida consiste nel promuovere una cultura della sicurezza piuttosto che limitarsi a sanzionare la mancanza di adempimenti.
La questione della patente a crediti merita un’analisi più approfondita. La legge 81/2008 già richiede vari obblighi ai datori di lavoro, come la valutazione dei rischi e la formazione dei lavoratori, rendendo l’introduzione della patente a crediti apparentemente ridondante.
In aggiunta, la legge 231/2001 enfatizza l’importanza di un modello organizzativo volto a prevenire reati, inclusi quelli riguardanti la sicurezza. Ulteriori requisiti burocratici possono distrarre le aziende dall’implementazione di pratiche di sicurezza efficaci, relegando le normative a meri adempimenti formali.
L’assenza di incentivi reali alla sicurezza, in favore di una logica di controllo e sanzione, compromette l’efficacia dell’intervento normativo. Le risorse spese per ottenere e mantenere la patente potrebbero invece essere investite in formazione pratica e miglioramenti infrastrutturali che elevino gli standard di sicurezza.
Infine, la crescente complessità burocratica rischia di gravare soprattutto sulle piccole e medie imprese, già alle prese con costi operativi elevati. Queste aziende, operando con risorse limitate, potrebbero trovarsi in difficoltà nel rispettare obblighi burocratici, mentre il focus dovrebbe essere posto su un supporto concreto per l’adozione di misure di sicurezza.