AGEVOLAZIONI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DELLA RISTORAZIONE, PASTICCERIA E GELATERIA. LA MISURA SERVE A RAFFORZARE LA COMPETITIVITA’ DEL “SISTEMA ITALIA”

È stato pubblicato sul sito del Masaf il terzo decreto di concessione delle agevolazioni alle imprese operanti nei settori della ristorazione, pasticceria e gelateria, che hanno presentato domanda a valere sul Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano – Misura “Macchinari e beni strumentali” attraverso la piattaforma gestita da Invitalia. Le imprese beneficiarie incluse nel terzo decreto di concessione sono 313 per un contributo concesso pari a circa 7 milioni di euro a fronte di investimenti generati di oltre 10 milioni di euro. Nelle prossime settimane verranno pubblicati ulteriori decreti di ammissione alle agevolazioni a favore di ulteriori imprese beneficiarie fino all’esaurimento della dotazione finanziaria complessiva pari a circa 56 milioni di euro.

“Ad oggi sono state concesse agevolazioni ad un totale di 1.378 imprese per oltre 29 milioni di euro di contributi a fronte di investimenti generati di oltre 45 milioni di euro per l’acquisto di macchinari professionali e di altri beni strumentali durevoli. Attraverso questa misura rafforziamo la competitività del Sistema Italia e continuiamo a sostenere concretamente le imprese italiane che operano in questi settori simbolo del Made in Italy e che rappresentano una componente fondamentale del nostro tessuto produttivo e un’eccellenza riconosciuta a livello mondiale”. Lo dichiara il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. In definitiva Sono beneficiari della misura ristoranti, pasticcerie e gelaterie. Saranno ammesse le imprese in possesso dei seguenti requisiti: se operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.11 (Ristorazione con somministrazione): essere regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese da almeno 10 anni oppure, in alternativa aver acquistato nei 12 mesi precedenti prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti biologici per almeno il 25% degli acquisti totali del periodo, se operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.30 (Gelaterie e pasticcerie), se operanti con codice ATECO 10.71.20 (Produzione di pasticceria fresca), essere iscritte nel Registro delle imprese da almeno 10 anni. Sono spese ammissibili quelle sostenute per macchinari professionali e beni strumentali all’attività d’impresa, nuovi di fabbrica, organici e funzionali e acquistati alle normali condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’impresa.

I beni acquistati dovranno essere mantenuti nello Stato patrimoniale dell’impresa per almeno 3 anni dalla data di concessione del contributo. Per quel che riguarda i pagamenti, il decreto attuativo prevede l’obbligo di utilizzo di conti correnti dedicati intestati all’impresa. Dovrà essere garantita la piena tracciabilità. Restano fuori dalle spese agevolabili quelle sostenute prima della presentazione della domanda di contributo, così come quelle relative a componenti o ad esempio pezzi di ricambio, terreni e fabbricati, beni usati e utenze, come quelle di luce e gas. Non concorreranno al calcolo delle spese ammesse al bonus anche quelle sostenute da ristoranti, pasticcerie e gelaterie per imposte, tasse, contributi, buoni pasto o ad esempio spese per consulenze di qualsiasi genere.

OPPORTUNITÀ PER I DATORI DI LAVORO E DIPENDENTI ATTRAVERSO I FRINGE BENEFIT VALIDI FINO AL 31 DICEMBRE 2024

Nel 2024, i fringe benefit rappresentano un’opportunità per i datori di lavoro e i dipendenti grazie ai limiti elevati stabiliti per l’anno. Essi includono beni, servizi o somme di denaro concessi dal datore di lavoro ai dipendenti come integrazione della retribuzione e sono regolati dal TUIR, in particolare dall’articolo 51, comma 3, e dalle disposizioni della legge n. 213/2023, articolo 1, comma 16. Per l’anno 2024 i limiti di esenzione fiscale sono stati aumentati a 1.000 euro per tutti i dipendenti e a 2.000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico. Questi benefit includono somme per utenze domestiche, affitti, interessi sul mutuo per la prima casa, buoni acquisto o omaggi natalizi.

Possono beneficiarne tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, inclusi enti non commerciali e professionisti. Tra i beneficiari rientrano i lavoratori dipendenti e i titolari di redditi assimilati, come i co.co.co. Per applicare il limite di 2.000 euro, i lavoratori devono dichiarare al datore di lavoro di avere figli fiscalmente a carico fornendo il codice fiscale. Il datore di lavoro è tenuto a conservare la documentazione che attesti il diritto ai fringe benefit per eventuali controlli. Se il valore complessivo dei fringe benefit supera i limiti di 1.000 o 2.000 euro, l’intero importo diventa tassabile secondo le aliquote IRPEF ordinarie. Per i datori di lavoro i fringe benefit sono integralmente deducibili dal reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 95, comma 1, TUIR, senza essere soggetti ai limiti del 5 per mille previsti dall’articolo 100, comma 1, TUIR.

Nel caso di omaggi natalizi del valore di 700 euro per 10 dipendenti, se nessuno di loro ha già fruito di altri fringe benefit durante l’anno, l’importo non concorre alla formazione del reddito imponibile e risulta deducibile per il datore di lavoro. In un esempio in cui vengono concessi 400 euro di buoni acquisto e 700 euro di omaggi natalizi a 10 dipendenti, di cui 4 con figli a carico, il totale di 1.100 euro supera il limite di 1.000 euro per i lavoratori senza figli e diventa interamente tassabile, mentre per i lavoratori con figli a carico rientra nel limite di 2.000 euro e non è tassabile. Nel 2024 l’aumento dei limiti temporanei per i fringe benefit offre un’opportunità sia per incentivare i dipendenti senza aggravio fiscale, sia per beneficiare di deduzioni integrali da parte dei datori di lavoro.

PROROGA DEL SECONDO ACCONTO IRPEF E MODIFICHE AL CONCORDATO PREVENTIVO. LE NOVITÀ FISCALI

Il 27 novembre 2024, la Commissione Bilancio del Senato ha approvato una serie di emendamenti al decreto fiscale (D.L. n. 155/2024), con importanti novità fiscali per imprese e lavoratori. Sebbene gli interventi previsti possano alleggerire la pressione fiscale a breve termine, alcune delle modifiche potrebbero sollevare perplessità tra i contribuenti e gli operatori economici. Ecco un’analisi delle principali disposizioni introdotte e delle criticità associate.
Proroga al 16 Gennaio 2025 del Secondo Acconto IRPEF
Una delle novità più rilevanti riguarda la proroga al 16 gennaio 2025 per il versamento del secondo acconto IRPEF 2024, che inizialmente doveva essere effettuato entro il 2 dicembre 2024. La misura riguarda le persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro, estendendo così il termine di circa un mese. La possibilità di pagare in unica soluzione o in cinque rate mensili da gennaio a maggio 2025 offre una certa flessibilità, consentendo ai contribuenti di gestire meglio la liquidità in un periodo che, per molti, coincide con la fine dell’anno fiscale.
Tuttavia, una criticità importante riguarda l’esclusione di alcuni soggetti dalla proroga: i lavoratori autonomi con ricavi superiori a 170.000 euro, i non titolari di partita IVA e le persone giuridiche non ne beneficeranno. Ciò potrebbe generare disparità di trattamento tra contribuenti, penalizzando, ad esempio, le piccole imprese e i professionisti che, pur trovandosi in difficoltà economiche simili, non rientrano nei criteri fissati dalla norma. Inoltre, i contributi previdenziali e assistenziali rimangono con la scadenza invariata del 2 dicembre 2024, creando un ulteriore scoglio burocratico per chi deve pagare separatamente le imposte e i contributi. La mancanza di una simile proroga per i contributi potrebbe aggravare la situazione per quei soggetti che, pur beneficiando della dilazione per l’IRPEF, non sono in grado di rispettare il termine fissato per i versamenti previdenziali.

Riapertura dei Termini per il Concordato Preventivo Biennale
Un altro provvedimento significativo riguarda il concordato preventivo biennale. È stata riaperta la possibilità di aderire al concordato fino al 12 dicembre 2024. Questo strumento, che consente alle imprese in difficoltà di ristrutturare il proprio debito e ottenere una riduzione degli oneri fiscali, è stato rivisitato con l’introduzione di un “ravvedimento speciale” per i soggetti che, a causa della pandemia, avevano dichiarato cause di esclusione dagli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA).
La misura, che mira a dare un’opportunità di recupero a chi ha dichiarato difficoltà legate al Covid-19, potrebbe però sollevare dubbie interpretazioni sul piano della sua effettiva applicabilità. La sua estensione ai soggetti che dichiarano più attività imprenditoriali non sempre coerenti con l’ISA potrebbe portare a difficoltà applicative, con rischi di interpretazioni fiscali discordanti tra i contribuenti e l’Agenzia delle Entrate.
Inoltre, sebbene la riapertura dei termini per il concordato preventivo possa sembrare una misura di aiuto per le imprese in difficoltà, la scadenza del 12 dicembre 2024 potrebbe risultare troppo ravvicinata per molte aziende, che potrebbero non riuscire a preparare la documentazione necessaria in tempo, soprattutto in un contesto già complesso per la gestione delle crisi aziendali.

Bonus Natale e Modifiche ai Benefici per i Lavoratori Dipendenti
Un emendamento che ha suscitato grande interesse riguarda il bonus Natale di 100 euro, che quest’anno sarà esteso a un numero maggiore di lavoratori. La principale novità è l’eliminazione del requisito del coniuge a carico, rendendo sufficiente avere almeno un figlio a carico per beneficiare dell’indennità una tantum. Tuttavia, questa misura potrebbe non essere sufficientemente mirata. In particolare, l’assenza di un sistema di verifica accurato sui redditi familiari potrebbe favorire l’erogazione del bonus a chi non ne ha realmente bisogno, generando inefficienze nella distribuzione delle risorse.
Obbligo di Assicurazione Anticatastrofi e Criticità per le Imprese
Un altro emendamento di rilievo riguarda l’obbligo di assicurazione per le imprese contro eventi catastrofali, che dovrà essere rispettato entro il 31 dicembre 2024. Sebbene la protezione contro calamità naturali rappresenti una misura di tutela per le aziende, la sua applicazione potrebbe risultare onerosa per le piccole e medie imprese, che potrebbero trovarsi a dover fronteggiare costi aggiuntivi per le polizze assicurative, senza contare che alcune aziende potrebbero avere già una copertura privata per i beni interessati. L’eccezione per le polizze esistenti non sempre è chiara, e potrebbero esserci difficoltà nella distinzione tra coperture già sufficienti e quelle necessarie.
Le modifiche fiscali introdotte dal decreto fiscale rappresentano un tentativo di alleggerire la pressione su lavoratori e imprese in un periodo economico difficile, ma presentano alcune criticità che potrebbero limitare l’efficacia di queste misure. Mentre la proroga del secondo acconto IRPEF è una misura apprezzata da molti, la disparità di trattamento tra i contribuenti e le tempistiche strette per alcune modifiche rendono il quadro complesso. Le misure sul concordato preventivo e l’assicurazione contro eventi catastrofali, pur essendo utili, potrebbero comportare difficoltà pratiche, specialmente per le piccole imprese. Inoltre, l’espansione del bonus Natale potrebbe non essere completamente equa e rischia di diluire l’efficacia di tale intervento. Le imprese e i professionisti dovranno, dunque, affrontare non solo i benefici ma anche le sfide derivanti da queste nuove disposizioni fiscali.

NUOVO ACCESSO AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE PER PROFESSIONISTI E IMPRESE IDONEE.PROLUNGATI I TERMINI DI ADESIONE FINO AL 12 DICEMBRE 2024

Con il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 12 novembre 2024, è stata concessa una nuova opportunità per chi vuole accedere al concordato preventivo biennale, i cui termini di adesione erano scaduti il 31 ottobre. Ora, sarà possibile aderire fino al 12 dicembre 2024, presentando una dichiarazione integrativa. Questa possibilità è riservata ai contribuenti che, pur avendo presentato regolarmente la dichiarazione dei redditi entro la scadenza di ottobre, non avevano ancora scelto di aderire al concordato.
L’iniziativa mira ad ampliare la platea di professionisti e imprese idonei al concordato, dando loro modo di mettersi in regola senza poter, tuttavia, revocare l’eventuale adesione già effettuata entro il 31 ottobre. Inoltre, questa integrazione può avvenire solo mantenendo invariati i valori fiscali precedenti: l’adesione al concordato sarà ammessa solo se non comporta una riduzione dell’imponibile o un aumento del credito o una diminuzione del debito d’imposta.

Il decreto chiarisce anche che l’estensione è destinata ai contribuenti soggetti agli indici di affidabilità fiscale (ISA), escludendo quindi coloro che applicano il regime forfetario. Inoltre, per chi aderisce al concordato, i termini per i controlli fiscali previsti al 31 dicembre 2024 vengono prorogati di un anno, al 31 dicembre 2025.
Per quanto riguarda il versamento degli acconti, i contribuenti che si avvalgono del concordato preventivo, compresi quelli che sfruttano la proroga fino al 12 dicembre, possono calcolare l’acconto con una procedura semplificata. A seconda che si scelga il metodo storico o previsionale, sarà necessario applicare una maggiorazione specifica per l’IRPEF e l’IRAP, in base alla differenza tra il reddito concordato e quello dell’anno precedente, con eventuali rettifiche secondo le normative vigenti.
Infine, il decreto prevede un’opzione di ravvedimento speciale per chi applica gli ISA e aderisce al concordato, che consente di regolarizzare le annualità dal 2018 al 2022. Per aderire a questa sanatoria, sarà necessario effettuare il versamento entro il 31 marzo 2025, con la possibilità di rateizzare fino a un massimo di 24 mesi.

L’intraprendenza, la resilienza e la conoscenza: il trinomio dell’eccellenza aziendale

In un contesto economico sempre più complesso e sfidante, tre parole sintetizzano la capacità di un’azienda di distinguersi e affermarsi come eccellenza: intraprendenza, resilienza e conoscenza. Questo trinomio di valori rappresenta un pilastro su cui costruire la forza necessaria per affrontare le sfide odierne con successo e lungimiranza. Non si tratta solo di slogan, ma di valori concreti che, ben bilanciati, possono fare la differenza.
L’intraprendenza è la spinta a non accontentarsi dello status quo, ma a cercare sempre nuove opportunità. Le aziende intraprendenti sanno vedere oltre, captando segnali deboli nel mercato e agendo con coraggio per sperimentare, innovare e aprire nuove strade. È questa attitudine che permette di mantenere un vantaggio competitivo, anticipando i bisogni dei clienti e adattandosi con agilità ai cambiamenti.
La resilienza, invece, è la capacità di rimanere in piedi, di saper reagire positivamente alle difficoltà. In un mondo in cui le crisi economiche, le fluttuazioni del mercato e le sfide geopolitiche sono all’ordine del giorno, la resilienza è l’elemento che permette alle aziende di non arrendersi di fronte ai momenti di difficoltà.

Le organizzazioni resilienti sono quelle che riescono a trovare soluzioni anche nelle avversità, che accettano il cambiamento come parte del percorso e che sanno reinventarsi.
La conoscenza completa il trinomio, rappresentando il bagaglio imprescindibile di competenze e informazioni che permette a un’azienda di prendere decisioni strategiche e consapevoli. Non si parla solo di conoscenze tecniche o specialistiche, ma di una cultura aziendale volta alla crescita continua, all’apprendimento e alla valorizzazione delle competenze. Un’azienda che investe nella conoscenza è un’azienda che costruisce il proprio futuro, che sa adattarsi e migliorare in base alle lezioni apprese e che valorizza il know-how come risorsa primaria.
Insieme, intraprendenza, resilienza e conoscenza formano una combinazione di valori indispensabili, un modello per affrontare le sfide imprenditoriali di oggi con una visione orientata al successo duraturo.