LE IMPRESE E L’OBBLIGO DI STIPULARE ASSICURAZIONI PER DANNI DERIVANTI DA CALAMITÀ NATURALI

L’obbligo per le aziende di stipulare un’assicurazione contro i danni da calamità naturali, come terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni, è stato prorogato al 31 marzo 2025. Le imprese devono prepararsi seguendo alcuni passi fondamentali per essere conformi alla normativa.
Innanzitutto, devono identificare i beni aziendali che rientrano nell’obbligo assicurativo. Si tratta di immobili, macchinari e attrezzature impiegati nell’attività imprenditoriale, come specificato dal codice civile. È necessario escludere quei beni che già beneficiano di una copertura assicurativa equivalente, anche se stipulata da soggetti terzi. Le aziende devono poi scegliere una polizza assicurativa che copra i rischi previsti dalla normativa, selezionando la soluzione più adatta alle loro necessità operative e patrimoniali. È utile valutare diverse offerte per garantire una copertura adeguata.

Prima di procedere, è importante verificare se l’azienda rientra tra le categorie escluse dall’obbligo. Le imprese agricole, ad esempio, seguono un regime separato basato sul Fondo mutualistico nazionale, mentre quelle con immobili irregolari dal punto di vista edilizio non possono stipulare tali polizze.
La scadenza del 31 marzo 2025 rappresenta il termine ultimo per adempiere a questo obbligo. Le imprese che non rispettano la normativa rischiano di perdere l’accesso a contributi, agevolazioni o sovvenzioni pubbliche, incluse quelle specifiche per la gestione di eventi catastrofici.
Infine, è essenziale conservare la documentazione relativa alla polizza stipulata, così da dimostrare la conformità alle autorità competenti. Questo processo non solo tutela il patrimonio aziendale dai rischi naturali, ma garantisce anche il mantenimento di opportunità di sostegno pubblico per il futuro.

ASSICURAZIONE STUDENTI : INAIL APPLICABILE FINO AL RECUPERO DELL’INTEGRITA’ PSICO-FISICA

L’INAIL, con una nota pubblicata il 5 dicembre, ha chiarito che per gli studenti, esattamente come per i lavoratori, le tutele assicurative si applicano anche in seguito alla ripresa della frequenza scolastica e fino al recupero dell’integrità psico-fisica. La tutela assicurativa riguarda gli iscritti delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati. Innanzitutto, nelle istruzioni operative datate 20 novembre e pubblicate il 5 dicembre, l’Istituto di assicurazione, ricorda che le prestazioni che lo stesso è obbligato a riconoscere nei confronti degli infortunati, sono quelle previste dal testo unico sull’assicurazione degli infortuni sul lavoro. Nello specifico, l’articolo 86 del testo di cui sopra prevede che: “L’Istituto assicuratore è tenuto a prestare all’assicurato nei casi di infortunio previsti nel presente titolo, e salvo quanto dispongono gli artt. 72 e 88, le cure mediche e chirurgiche necessarie per tutta la durata dell’inabilità temporanea ed anche dopo la guarigione clinica, in quanto occorrano al recupero della capacità lavorativa.”

Tale disposizione si applica, nel caso degli studenti, alle cure necessarie per il recupero dell’integrità psico-fisica, le quali possono protrarsi anche oltre il periodo di guarigione clinica, qualora il medico dell’INAIL ritenga che sia necessario. Inoltre la tutela assicurativa spetta a prescindere dal fatto che lo studente prosegua o meno l’astensione dalla frequenza della scuola. A quali studenti spetta? L’articolo 4, comma 1, n. 5 del Testo unico sull’assicurazione degli infortuni sul lavoro stabilisce che sono compresi nell’assicurazione gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, che frequentino esercitazioni pratiche o esperienze tecnico-scientifiche, come ad esempio quelle che possono verificarsi nei laboratori di chimica. La tutela assicurativa comprende anche gli studenti delle scuole private. Infine, l’INAIL specifica che le tutele assicurative si applicano anche agli studenti che frequentano i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO), agli apprendisti per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (solo per i giovani dai 15 ai 25 anni compiuti) e quelli di alta formazione e ricerca.

Infatti, il decreto legislativo n. 81/2015 attraverso l’articolo 41, comma 3, ha previsto che le varie forme di apprendistato siano inserite all’interno di un sistema duale lavoro/formazione che applica tutele differenziate, a seconda che il luogo di infortunio sia sul posto di lavoro o nella scuola/istituto. Nel caso in cui l’infortunio avvenga nella scuola, istituto o università, allo studente non spetta l’erogazione dell’indennità temporanea. Inoltre diversamente, per gli studenti delle scuole e degli istituti formativi di ogni ordine e grado non statali, la cui assicurazione è attuata mediante il pagamento del premio speciale unitario annuale, l’ INAIL ricorda che dallo scorso 1° luglio 2024 l’importo del premio annuale a persona è aggiornato in 10,40 euro. A seguito della rivalutazione, l’importo del premio per la regolazione dell’anno scolastico 2023/2024, risulta uguale a 10,05 euro. Il premio annuale dovuto per ciascun alunno/studente è poi calcolato moltiplicando il numero complessivo degli studenti, che andava già comunicato all’INAIL entro il 30 novembre, per l’importo di 10,05. Da tale importo deve essere detratto quanto già versato a titolo di anticipo. Infine, per i docenti, le scuole e istituti formativi di ogni ordine e grado non statali, verseranno i premi assicurativi dovuti per il premio di regolazione dell’anno 2024 e di rata 2025 con l’autoliquidazione 2024/2025, indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, corrisposte nel 2024 ai lavoratori in questione.

PROROGA DEL SECONDO ACCONTO IRPEF E MODIFICHE AL CONCORDATO PREVENTIVO. LE NOVITÀ FISCALI

Il 27 novembre 2024, la Commissione Bilancio del Senato ha approvato una serie di emendamenti al decreto fiscale (D.L. n. 155/2024), con importanti novità fiscali per imprese e lavoratori. Sebbene gli interventi previsti possano alleggerire la pressione fiscale a breve termine, alcune delle modifiche potrebbero sollevare perplessità tra i contribuenti e gli operatori economici. Ecco un’analisi delle principali disposizioni introdotte e delle criticità associate.
Proroga al 16 Gennaio 2025 del Secondo Acconto IRPEF
Una delle novità più rilevanti riguarda la proroga al 16 gennaio 2025 per il versamento del secondo acconto IRPEF 2024, che inizialmente doveva essere effettuato entro il 2 dicembre 2024. La misura riguarda le persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro, estendendo così il termine di circa un mese. La possibilità di pagare in unica soluzione o in cinque rate mensili da gennaio a maggio 2025 offre una certa flessibilità, consentendo ai contribuenti di gestire meglio la liquidità in un periodo che, per molti, coincide con la fine dell’anno fiscale.
Tuttavia, una criticità importante riguarda l’esclusione di alcuni soggetti dalla proroga: i lavoratori autonomi con ricavi superiori a 170.000 euro, i non titolari di partita IVA e le persone giuridiche non ne beneficeranno. Ciò potrebbe generare disparità di trattamento tra contribuenti, penalizzando, ad esempio, le piccole imprese e i professionisti che, pur trovandosi in difficoltà economiche simili, non rientrano nei criteri fissati dalla norma. Inoltre, i contributi previdenziali e assistenziali rimangono con la scadenza invariata del 2 dicembre 2024, creando un ulteriore scoglio burocratico per chi deve pagare separatamente le imposte e i contributi. La mancanza di una simile proroga per i contributi potrebbe aggravare la situazione per quei soggetti che, pur beneficiando della dilazione per l’IRPEF, non sono in grado di rispettare il termine fissato per i versamenti previdenziali.

Riapertura dei Termini per il Concordato Preventivo Biennale
Un altro provvedimento significativo riguarda il concordato preventivo biennale. È stata riaperta la possibilità di aderire al concordato fino al 12 dicembre 2024. Questo strumento, che consente alle imprese in difficoltà di ristrutturare il proprio debito e ottenere una riduzione degli oneri fiscali, è stato rivisitato con l’introduzione di un “ravvedimento speciale” per i soggetti che, a causa della pandemia, avevano dichiarato cause di esclusione dagli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA).
La misura, che mira a dare un’opportunità di recupero a chi ha dichiarato difficoltà legate al Covid-19, potrebbe però sollevare dubbie interpretazioni sul piano della sua effettiva applicabilità. La sua estensione ai soggetti che dichiarano più attività imprenditoriali non sempre coerenti con l’ISA potrebbe portare a difficoltà applicative, con rischi di interpretazioni fiscali discordanti tra i contribuenti e l’Agenzia delle Entrate.
Inoltre, sebbene la riapertura dei termini per il concordato preventivo possa sembrare una misura di aiuto per le imprese in difficoltà, la scadenza del 12 dicembre 2024 potrebbe risultare troppo ravvicinata per molte aziende, che potrebbero non riuscire a preparare la documentazione necessaria in tempo, soprattutto in un contesto già complesso per la gestione delle crisi aziendali.

Bonus Natale e Modifiche ai Benefici per i Lavoratori Dipendenti
Un emendamento che ha suscitato grande interesse riguarda il bonus Natale di 100 euro, che quest’anno sarà esteso a un numero maggiore di lavoratori. La principale novità è l’eliminazione del requisito del coniuge a carico, rendendo sufficiente avere almeno un figlio a carico per beneficiare dell’indennità una tantum. Tuttavia, questa misura potrebbe non essere sufficientemente mirata. In particolare, l’assenza di un sistema di verifica accurato sui redditi familiari potrebbe favorire l’erogazione del bonus a chi non ne ha realmente bisogno, generando inefficienze nella distribuzione delle risorse.
Obbligo di Assicurazione Anticatastrofi e Criticità per le Imprese
Un altro emendamento di rilievo riguarda l’obbligo di assicurazione per le imprese contro eventi catastrofali, che dovrà essere rispettato entro il 31 dicembre 2024. Sebbene la protezione contro calamità naturali rappresenti una misura di tutela per le aziende, la sua applicazione potrebbe risultare onerosa per le piccole e medie imprese, che potrebbero trovarsi a dover fronteggiare costi aggiuntivi per le polizze assicurative, senza contare che alcune aziende potrebbero avere già una copertura privata per i beni interessati. L’eccezione per le polizze esistenti non sempre è chiara, e potrebbero esserci difficoltà nella distinzione tra coperture già sufficienti e quelle necessarie.
Le modifiche fiscali introdotte dal decreto fiscale rappresentano un tentativo di alleggerire la pressione su lavoratori e imprese in un periodo economico difficile, ma presentano alcune criticità che potrebbero limitare l’efficacia di queste misure. Mentre la proroga del secondo acconto IRPEF è una misura apprezzata da molti, la disparità di trattamento tra i contribuenti e le tempistiche strette per alcune modifiche rendono il quadro complesso. Le misure sul concordato preventivo e l’assicurazione contro eventi catastrofali, pur essendo utili, potrebbero comportare difficoltà pratiche, specialmente per le piccole imprese. Inoltre, l’espansione del bonus Natale potrebbe non essere completamente equa e rischia di diluire l’efficacia di tale intervento. Le imprese e i professionisti dovranno, dunque, affrontare non solo i benefici ma anche le sfide derivanti da queste nuove disposizioni fiscali.