L’AGENZIA DELLE ENTRATE COMUNICA CHE LA REGISTRAZIONE DELLE FATTURE PUÒ AVERE UN APPROCCIO PIÙ FLESSIBILE PER LE AZIENDE


GRAZIE AI NUOVI CHIARIMENTI, LE AZIENDE POTRANNO GESTIRE IN MODO PIÙ FLESSIBILE LA REGISTRAZIONE DELLE FATTURE, SOPRATTUTTO QUELLE EMESSE A CAVALLO D’ANNO, ALLINEANDO MEGLIO LA CONTABILITÀ ALLE ESIGENZE OPERATIVE E FISCALI.

La gestione della registrazione delle fatture emesse è un aspetto centrale nella contabilità aziendale, con impatti diretti sulla determinazione del reddito e sulla liquidazione dell’IVA. Recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate hanno confermato la possibilità di adottare un approccio flessibile nella registrazione delle fatture, in particolare per quelle emesse a cavallo d’anno. Questi aggiornamenti mirano a garantire una maggiore coerenza tra la fatturazione elettronica e il principio di competenza economica, evitando rigidità che potrebbero complicare la gestione fiscale delle imprese.
Registrazione delle Fatture Emesse: Principi Generali
Le fatture devono essere registrate in base alla data di effettuazione dell’operazione. Tuttavia, la normativa riconosce che:
• Per le fatture elettroniche, la data di emissione coincide con la data di trasmissione al Sistema di Interscambio (SdI).
• Il termine di registrazione è generalmente fissato entro il mese successivo alla data di emissione, consentendo ai contribuenti di organizzare le proprie scritture contabili con una certa flessibilità.

Questi principi evitano discrepanze tra la gestione contabile e le tempistiche amministrative, facilitando l’adempimento degli obblighi fiscali.
Fatture a Cavallo d’Anno: Quando e Come Registrarle?
Una delle questioni più rilevanti riguarda la gestione delle fatture emesse tra la fine di un anno e l’inizio del successivo. Se un’operazione è stata effettuata a dicembre, ma la relativa fattura è stata trasmessa a gennaio dell’anno successivo, il contribuente può scegliere l’anno in cui registrarla.
Possibili opzioni per la registrazione:
1. Registrazione nell’anno di competenza (2023): Se la fattura si riferisce a un’operazione effettuata a dicembre 2023, l’impresa può registrarla nell’anno fiscale 2023, garantendo l’allineamento con il principio di competenza economica.
2. Registrazione nell’anno di emissione (2024): Se la fattura viene trasmessa il 2 gennaio 2024, il contribuente può scegliere di registrarla nel 2024, evitando correzioni contabili a posteriori.
Questa possibilità è particolarmente utile per i soggetti in contabilità semplificata, per i quali la gestione fiscale è spesso basata sulla registrazione effettiva degli incassi e dei pagamenti.
Impatto sulla Detrazione IVA e sulla Liquidazione Periodica

Un altro punto cruciale riguarda il momento in cui la detrazione IVA può essere esercitata per le fatture ricevute a inizio anno. Le regole generali prevedono che:
• La detrazione IVA può essere esercitata nel mese di ricezione, se la fattura è trasmessa entro il 15 del mese successivo.
• Se una fattura ricevuta a gennaio si riferisce a un’operazione dell’anno precedente, il destinatario può esercitare la detrazione nell’anno di riferimento dell’operazione o nell’anno di ricezione, a seconda delle esigenze contabili.
Queste disposizioni permettono di evitare disallineamenti tra la registrazione delle fatture e la liquidazione IVA, garantendo coerenza nei flussi finanziari aziendali.
Tabella Riepilogativa delle Novità e Chiarimenti
Aspetto Normativa di riferimento Chiarimenti FAQ del 13 febbraio 2025
Imputazione dei ricavi Art. 18, comma 5, D.P.R. n. 600/1973 Possibilità di registrare la fattura nell’anno dell’operazione o dell’emissione.
Fattura elettronica e SdI Art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015 La fattura si considera emessa alla data di trasmissione al SdI.
Operazioni con soggetti non residenti Art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015 Obbligo di fattura elettronica o comunicazione dati per operatori identificati in Italia.
Detrazione IVA su fatture ricevute a inizio mese Art. 14, D.L. n. 119/2018 Detrazione ammessa entro il 15 del mese successivo.
Registri sezionali Art. 39, D.P.R. n. 633/1972 Non obbligatori per fatture elettroniche e analogiche.


L’attuale normativa offre maggiore flessibilità nella registrazione delle fatture emesse, permettendo ai contribuenti di gestire le proprie scritture contabili in base alle necessità operative. La possibilità di scegliere l’anno fiscale in cui registrare una fattura trasmessa nei primi giorni dell’anno successivo è un aspetto importante per garantire l’allineamento tra la gestione amministrativa e gli obblighi IVA.
Le interpretazioni errate che hanno generato confusione tra i professionisti dimostrano l’importanza di fare sempre riferimento ai testi normativi ufficiali e ai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate. Una corretta gestione della fatturazione consente di rispettare le scadenze senza inutili complicazioni, contribuendo a una migliore organizzazione della contabilità aziendale.

WELFARE AZIENDALE BENEFICI PER I DIPENDENTI OFFERTI DAL DATORE DI LAVORO PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA

Il welfare aziendale rappresenta un insieme di benefici, beni, prestazioni e servizi offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti, con l’obiettivo di integrare la componente monetaria della retribuzione e migliorare la qualità della vita privata e lavorativa. Questi strumenti, forniti in natura o sotto forma di rimborsi, hanno finalità sociali e possono essere esclusi, totalmente o parzialmente, dal reddito da lavoro dipendente, secondo quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate e dall’INPS.

I beneficiari del welfare aziendale sono i dipendenti, ai quali i beni e servizi devono essere offerti alla generalità o a categorie omogenee di lavoratori per godere dell’esenzione fiscale e contributiva. Possono essere coinvolti anche i familiari del lavoratore, come definiti dall’articolo 12 del TUIR, includendo coniuge, figli, ascendenti, fratelli, sorelle, generi, nuore, suoceri e partner uniti civilmente. È inoltre possibile includere stagisti e lavoratori somministrati nei piani di welfare aziendale, poiché percepiscono redditi assimilati al lavoro dipendente. Tuttavia, l’attribuzione dei benefici a un singolo lavoratore non è ammessa, in quanto farebbe perdere i vantaggi fiscali e contributivi.

Tra i beni e i servizi messi a disposizione rientrano le spese per l’istruzione, l’assistenza agli anziani e ai familiari non autosufficienti, i contributi per la sanità integrativa o la previdenza complementare, la mensa aziendale o i buoni pasto, gli abbonamenti per il trasporto pubblico e altri servizi di utilità sociale. Questi strumenti possono essere erogati sulla base di contratti collettivi, regolamenti aziendali o per decisione volontaria del datore di lavoro.

Dal punto di vista fiscale, il welfare aziendale consente ai lavoratori di beneficiare dell’esclusione dal reddito imponibile di determinate somme e dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali. Alcune prestazioni, come i contributi sanitari, prevedono un limite di esenzione fiscale pari a 3.615,20 euro annui. Per le aziende, le spese sostenute per il welfare sono generalmente deducibili dal reddito d’impresa, ai sensi dell’articolo 95 del TUIR, sebbene per le opere di utilità sociale volontarie si applichi un limite pari al 5 per mille del costo complessivo del personale dipendente, come previsto dall’articolo 100 del TUIR.

Nonostante questi vantaggi, in Italia il welfare aziendale è ancora sottoutilizzato. Questo avviene principalmente a causa dell’alto costo del lavoro, che rappresenta un ostacolo significativo per le imprese, soprattutto per le piccole e medie aziende. Molte imprese, infatti, trovano difficile adottare strumenti di welfare aziendale, in quanto il peso fiscale e contributivo generale riduce le risorse disponibili per finanziare tali iniziative. Di conseguenza, il welfare aziendale, pur essendo uno strumento con un grande potenziale per migliorare la qualità della vita dei lavoratori e incentivare la produttività, rimane limitato nella sua diffusione pratica. Una maggiore sensibilizzazione e interventi normativi mirati potrebbero favorirne un uso più ampio ed efficace.

CONTRIBUENTI ALLE PRESE CON L’AGENZIA DELLE ENTRATE. CONFUSIONE E PREOCCUPAZIONE

Le lettere inviate dall’Agenzia delle Entrate ai titolari di partita IVA con redditi ritenuti bassi hanno suscitato critiche soprattutto per il coinvolgimento di lavoratori dipendenti e pensionati con attività autonome marginali che inevitabilmente generano redditi residuali. Questi contribuenti si trovano a ricevere una comunicazione non richiesta che causa confusione e preoccupazione anche se non impone obblighi diretti. Gli studi professionali sono particolarmente colpiti dalla situazione poiché molti clienti si rivolgono ai consulenti per ottenere ulteriori chiarimenti, nonostante le valutazioni sull’adesione al Concordato Preventivo Biennale fossero già state effettuate.

Non aderire alla proposta non comporta rischi immediati per il contribuente, ma potrebbe dar luogo a futuri accertamenti basati su presunzioni semplici o metodi analitico-induttivi. La logica utilizzata dall’Agenzia si basa su una metodologia di reddito minimo settoriale approvata con il Decreto MEF di giugno 2024, che confronta i redditi dichiarati con quelli medi dei dipendenti dello stesso settore economico. Tuttavia, la metodologia non è stata chiaramente illustrata nelle comunicazioni, aumentando il senso di incertezza tra i destinatari. I contribuenti possono scegliere di regolarizzare la propria posizione tramite dichiarazioni integrative o aderendo al Concordato entro il 12 dicembre, ma entrambe le opzioni comportano un aggravio economico. L’approccio seguito dall’Agenzia rischia di generare un effetto boomerang, alimentando malcontento e appesantendo il lavoro degli studi professionali senza apportare benefici significativi in termini di compliance fiscale.