Il 27 febbraio 2025, il MEF ha pubblicato un atto di indirizzo che chiarisce l’applicazione dell’art. 10-bis della Legge 212/2000, riguardante l’abuso del diritto e il risparmio fiscale. Il provvedimento conferma che il contribuente ha diritto a scegliere soluzioni fiscali più vantaggiose, purché legittime e non finalizzate esclusivamente a eludere il pagamento delle imposte. L’onere della prova per dimostrare l’abuso del diritto passa all’Agenzia delle Entrate, riducendo il rischio di contestazioni ingiustificate. Tuttavia, l’atto presenta alcune criticità, come la mancanza di criteri oggettivi per definire l’abuso e l’assenza di sanzioni per contestazioni infondate da parte dell’amministrazione fiscale.
Continua a leggereINTRODOTTE DUE IMPORTANTI MODIFICHE PER I CONTRATTI A TERMINE
LA LEGGE N. 203/2024, CONOSCIUTA COME “COLLEGATO LAVORO”, INTRODUCE DUE SIGNIFICATIVE MODIFICHE SUI CONTRATTI A TERMINE: LA RIDEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ STAGIONALI E LA NUOVA REGOLAMENTAZIONE DEL CALCOLO DEL PERIODO DI PROVA NEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO. QUESTI CAMBIAMENTI OFFRONO MAGGIORE CHIAREZZA E SEMPLIFICAZIONE PER I DATORI DI LAVORO E I LAVORATORI.
La Legge n. 203/2024, denominata “Collegato Lavoro”, introduce due modifiche fondamentali in materia di contratti a termine: la ridefinizione delle attività stagionali e la regolamentazione del calcolo del periodo di prova nei contratti a tempo determinato.
- Interpretazione Autentica delle Attività Stagionali
L’interpretazione autentica riguarda l’articolo 21 del D.Lgs. n. 81/2015, chiarendo la definizione delle attività stagionali. L’importanza di tale definizione deriva dal fatto che i contratti a termine stipulati per attività stagionali beneficiano di diverse esenzioni rispetto alla disciplina ordinaria:
Esclusione dalla durata massima complessiva (art. 19, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015);
Esclusione dal limite percentuale di lavoratori a termine (art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015);
Esenzione dall’obbligo della causale (art. 21, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015).
L’articolo 11 del Collegato Lavoro stabilisce che rientrano nelle attività stagionali:
Quelle individuate dal D.P.R. n. 1525/1963;
Quelle connesse all’intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno;
Quelle legate a esigenze tecnico-produttive o ai cicli stagionali dei mercati serviti dall’impresa, purché previste dai contratti collettivi sottoscritti ai sensi dell’articolo 51 del D.Lgs. n. 81/2015.
L’INPS, con il messaggio n. 483 del 7 febbraio 2025, ha chiarito che i lavoratori assunti per attività stagionali definite dall’interpretazione autentica sono esentati dal contributo addizionale NASpI del 1,40% e dall’incremento dello 0,50% per ciascun rinnovo, ai sensi dell’articolo 2, comma 28, della Legge n. 92/2012.
Tuttavia, è importante sottolineare che tale normativa non si applica ai contratti a termine o stagionali di ex dipendenti, escludendo quindi il personale già precedentemente impiegato nella stessa azienda.

- Modalità di Calcolo del Periodo di Prova nei Contratti a Termine
L’altra modifica riguarda il calcolo del periodo di prova nei contratti a tempo determinato, modificando l’articolo 7 del D.Lgs. n. 104/2022 (decreto Trasparenza). Il nuovo criterio stabilisce che il periodo di prova sia calcolato con un giorno di effettiva prestazione ogni 15 giorni di calendario.
Durata del periodo di prova:
Per contratti fino a sei mesi: da un minimo di due giorni a un massimo di quindici giorni;
Per contratti tra sei e dodici mesi: massimo trenta giorni.
Il legislatore non ha previsto alcuna differenziazione per le mansioni, aspetto che potrebbe causare contenziosi. La giurisprudenza ha sottolineato che un periodo di prova troppo breve potrebbe impedire al lavoratore di dimostrare adeguatamente le proprie competenze, specialmente in ruoli complessi.
Le modifiche introdotte dal Collegato Lavoro mirano a chiarire e semplificare alcuni aspetti della disciplina dei contratti a termine. Tuttavia, la mancata differenziazione del periodo di prova in base alle mansioni potrebbe generare conflitti giuridici. Inoltre, l’interpretazione autentica delle attività stagionali conferisce maggiore certezza giuridica ai datori di lavoro, garantendo al contempo alcune agevolazioni contributive
PUBBLICATE NELLA GAZZETTA UFFICIALE IMPORTANTI MODIFICHE PER L’ISEE IN MANIERA EQUA PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ
IL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 14 GENNAIO 2025, N. 13, PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL 18 FEBBRAIO 2025, INTRODUCE NUOVE MISURE PER RENDERE L’ISEE PIÙ EQUO E ADERENTE ALLA REALTÀ ECONOMICA DELLE FAMIGLIE ITALIANE, CON MODIFICHE CHE INCLUDONO L’ESCLUSIONE DI TITOLI DI STATO DAL PATRIMONIO MOBILIARE E LA SEMPLIFICAZIONE DEL PROCESSO ATTRAVERSO LA DSU PRECOMPILATA.
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 14 gennaio 2025, n. 13, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 febbraio 2025, introduce rilevanti modifiche al calcolo e agli utilizzi dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). Tali modifiche riguardano diversi aspetti del regolamento originario (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159), con l’obiettivo di rendere il sistema più equo e aderente alla realtà economica delle famiglie italiane. Di seguito un’analisi dettagliata delle principali novità.

- Principali novità introdotte
1.1. Esclusione di titoli di Stato e prodotti finanziari garantiti
• I titoli di Stato e prodotti finanziari garantiti dallo Stato fino a un valore di 50.000 euro sono esclusi dal calcolo del patrimonio mobiliare dell’ISEE.
• Questa modifica ha l’effetto di incentivare l’investimento in strumenti finanziari sicuri senza penalizzare le famiglie nel calcolo dell’indicatore economico.
1.2. DSU precompilata
• Introduzione del concetto di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) precompilata, accessibile dal cittadino tramite portali telematici.
• Lo scopo è semplificare la dichiarazione dell’ISEE, riducendo il margine di errore e i tempi di elaborazione.
1.3. Modifiche alla composizione del nucleo familiare
• Le condizioni per considerare coniugi con diversa residenza come nuclei distinti sono state aggiornate per recepire le modifiche normative del Codice di Procedura Civile.
• Ora si fa riferimento agli articoli 473-bis.51 e 473-bis.22 del codice di procedura civile, aggiornando la normativa in base alla riforma della giustizia civile.
1.4. Nuove regole per il calcolo del reddito
• Esclusione dei trattamenti assistenziali percepiti per la disabilità, se non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF.
• Aggiornamento delle detrazioni per il canone di locazione, mantenendo il tetto massimo di 7.000 euro, con un incremento di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo.
1.5. Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria
• Modifica della regola che integra l’ISEE con la componente reddituale dei figli non inclusi nel nucleo familiare solo per prestazioni residenziali a ciclo continuativo.
• Confermata la valorizzazione delle donazioni di beni immobili fatte nei tre anni precedenti alla richiesta della prestazione.

- Modifiche all’ISEE Corrente
2.1. Ampliamento delle condizioni per la richiesta
• Oltre alle variazioni lavorative già previste, l’ISEE corrente può essere richiesto anche nei casi di interruzione di trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari.
2.2. Validità estesa e aggiornamenti
• Validità portata a sei mesi (in precedenza due mesi), salvo variazioni della situazione occupazionale.
• Aggiornamento automatico dell’ISEE corrente in caso di variazioni successive che impattino sulla componente reddituale o patrimoniale.
2.3. Possibilità di aggiornare la componente patrimoniale
• A partire dal 1° aprile di ogni anno, l’ISEE corrente può essere richiesto anche in caso di variazione del patrimonio superiore al 20% rispetto alla dichiarazione ordinaria.

- Nuova Validità della DSU
• La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) avrà validità fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione, anziché fino al 15 gennaio dell’anno successivo.
• La presentazione della DSU avverrà prioritariamente in modalità precompilata, pur rimanendo disponibile la possibilità di compilazione ordinaria. - Impatti e Considerazioni Finali
Le modifiche introdotte con il D.P.C.M. 14 gennaio 2025, n. 13, puntano a:
• Migliorare l’accessibilità e la trasparenza del calcolo dell’ISEE, con l’introduzione della DSU precompilata.
• Rendere più equo il calcolo dell’indicatore, escludendo i trattamenti per la disabilità e i titoli di Stato dal patrimonio mobiliare.
• Ampliare la flessibilità dell’ISEE corrente, permettendo aggiornamenti più frequenti e in linea con le variazioni economiche delle famiglie.
In sintesi, il nuovo quadro normativo appare più inclusivo e adatto a fotografare meglio la reale condizione economica delle famiglie italiane, fornendo strumenti più efficaci per garantire l’accesso equo alle prestazioni agevolate.
RIAPERTURA DELLA ROTTAMAZIONE/QUATER: NUOVA OPPORTUNITÀ PER I CONTRIBUENTI DECADUTI
IL GOVERNO HA PREVISTO UNA NUOVA OPPORTUNITÀ PER I CONTRIBUENTI DECADUTI DALLA ROTTAMAZIONE-QUATER, CONSENTENDO LORO DI RIENTRARE NELLA PROCEDURA E SALVAGUARDARE I VANTAGGI DELLA SANATORIA. LE RICHIESTE DI RIAMMISSIONE DEVONO ESSERE PRESENTATE ENTRO IL 30 APRILE 2025.
Il Governo ha concesso una nuova possibilità ai contribuenti che, pur avendo aderito alla rottamazione-quater delle cartelle esattoriali, sono decaduti dal beneficio per mancato pagamento delle rate. Grazie alla recente conversione in legge del Decreto Milleproroghe (DL 202/2024), questi soggetti potranno essere riammessi alla procedura, evitando di perdere i vantaggi della sanatoria.

Chi Può Beneficiare della Riammissione?
Questa opportunità è riservata a coloro che:
Hanno presentato domanda di adesione alla rottamazione-quater entro il 30 giugno 2023;
Non hanno rispettato il piano di pagamento originario, non versando integralmente o tempestivamente una delle prime sei rate;
Si trovano in una condizione di decadenza dalla procedura alla data del 31 dicembre 2024.
Come Presentare la Domanda di Riammissione
I contribuenti interessati devono inviare una richiesta di riammissione entro il 30 aprile 2025. La domanda dovrà essere trasmessa in via telematica attraverso il portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che pubblicherà le istruzioni operative entro 20 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.

Modalità di Pagamento
Una volta ottenuta la riammissione, il contribuente dovrà procedere al versamento delle somme dovute, sulle quali verranno calcolati interessi del 2% annuo a partire dal 1° novembre 2023. Sono previste due opzioni di pagamento:
Soluzione unica: l’intero importo dovrà essere versato entro il 31 luglio 2025;
Rateizzazione fino a dieci rate, con il seguente calendario:
Prima e seconda rata: 31 luglio 2025 e 30 novembre 2025;
Rate successive: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre per gli anni 2026 e 2027.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione fornirà al contribuente il dettaglio degli importi e delle scadenze entro il 30 giugno 2025.

Quali Sono i Vantaggi della Riammissione?
Accedendo a questa misura, il contribuente potrà beneficiare di diversi vantaggi:
Saldare solo il capitale dovuto, senza dover pagare sanzioni e interessi di mora;
Sospensione delle procedure esecutive, evitando pignoramenti e altre azioni di recupero da parte dell’Agente della Riscossione;
Non essere considerato inadempiente ai fini del rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), utile per imprese e professionisti che operano con la Pubblica Amministrazione.
Cosa Succede in Caso di Mancato Pagamento?
Se il contribuente non effettua i pagamenti nei termini stabiliti, la riammissione diventerà inefficace e si perderanno tutti i benefici della rottamazione. In tal caso, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione potrà riprendere le attività di recupero coattivo, compresi pignoramenti e fermi amministrativi.
Questa riapertura rappresenta un’importante possibilità per coloro che hanno incontrato difficoltà nel rispettare il piano di pagamento della rottamazione-quater. Tuttavia, è fondamentale agire tempestivamente, presentando la richiesta entro la scadenza del 30 aprile 2025 e rispettando i termini di pagamento previsti per non perdere i benefici della misura.
MINISTERO DEL LAVORO: INDENNITA’ PER I LAVORATORI DEL SETTORE DEI CALL CENTER.
IL FINANZIAMENTO AMMONTA A 20 MILIONI DI EURO A VALERE SUL FONDO SOCIALE PER OCCUPAZIONE E FORMAZIONE
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha emanato il Decreto n. 45 del 16 gennaio 2025 che prevede l’attuazione delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore call center. L’articolo 1, comma 195, della Legge 30 dicembre 2024 la n.207 , la cosiddetta Legge di Bilancio per l’anno 2025, ha previsto il rifinanziamento dell’indennità di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese di call center, per un importo pari a 20 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione. Il 16 gennaio 2025, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha emanato il Decreto n. 45/2025, che prevede appunto, misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center. Questo decreto attua quanto stabilito dall’articolo 1, comma 195, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 , che ha stanziato 20 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione per rifinanziare l’indennità di sostegno al reddito in favore di questi lavoratori. L’indennità, pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, può essere concessa per un periodo massimo di 12 mesi.

È destinata ai lavoratori delle aziende del settore dei call center, anche in caso di cessazione dell’attività, nei periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, qualora non sia possibile accedere alle prestazioni del Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni. Possono accedere al trattamento anche le imprese ammesse a una procedura concorsuale con continuazione dell’attività. Per ottenere l’indennità, le aziende devono stipulare un accordo presso la Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali del Ministero del Lavoro. Successivamente, devono presentare un’istanza alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, inviandola tramite PEC all’indirizzo DGammortizzatorisociali.div3@pec.lavoro.gov.it, seguendo le procedure e utilizzando la modulistica disponibile sul sito del Ministero. Queste misure mirano a sostenere i lavoratori del settore dei call center, offrendo un supporto economico nei periodi di difficoltà e garantendo una maggiore tutela occupazionale. L’indennità può essere richiesta per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, qualora non sia possibile ricorrere alle prestazioni del Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni, comprendendo anche la fattispecie di aziende in cessazione di attività. Possono fare ricorso al trattamento anche le imprese che siano state ammesse ad una procedura concorsuale in cui sia stata disposta la continuazione dell’attività.

La concessione del trattamento è disposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di specifici accordi siglati in sede ministeriale. Chi lavora nei call center in Italia può avere diverse tipologie di contratto, che determinano i diritti, le tutele e le condizioni lavorative. Le principali categorie contrattuali sono: Contratto a Tempo Indeterminato o Determinato con il CCNL Telecomunicazioni che appunto viene applicato ai lavoratori assunti direttamente dalle aziende di telecomunicazioni o da grandi call center strutturati. Poi ancora CCNL Commercio/Terziario: usato da alcune aziende per inquadramenti diversi. Per quanto riguarda le tutele, si hanno: ferie, malattia, tredicesima, contributi pensionistici, diritto alla disconnessione (nel caso di lavoro da remoto). Molto usato in tale settore è il contratto di collaborazione (Co.Co.Co.), prevalentemente usato per operatori che effettuano vendita telefonica e ci sono meno tutele rispetto al contratto subordinato: niente ferie, malattia retribuita o TFR. Deve comunque rispettare le normative sulle collaborazioni continuative. Per il lavoro in somministrazione, si ha il contratto a tempo determinato tramite agenzie interinali, con le stesse tutele di un contratto subordinato, ma con limiti di durata. In ultimo si ha il contratto a progetto (meno usato), ormai superato per via delle restrizioni legislative.
IN VIGORE DAL PRIMO GENNAIO NORMATIVE INERENTI AL RIMBORSO DI ALCUNE SPESE
LA NORMATIVA IMPIONE L’OBBLIGO DI UTILIZZARE STRUMENTI DI PAGAMENTO TRACCIABILI PER LA DEDUCIBILITÀ FISCALE. LE AZIENDE E I DIPENDENTI DOVRANNO ADEGUARSI A NUOVE PROCEDURE E DOCUMENTAZIONI PER EVITARE SANZIONI.
A partire dal 1° gennaio 2025, sono entrate in vigore importanti modifiche normative riguardanti le modalità di rimborso spese e la relativa documentazione, introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207). Queste novità mirano a garantire una maggiore trasparenza fiscale e a contrastare l’evasione, imponendo l’uso di strumenti di pagamento tracciabili per la deducibilità delle spese e l’esenzione fiscale dei rimborsi.
Obbligo di Tracciabilità dei Pagamenti
La nuova normativa stabilisce che, per poter beneficiare della deducibilità fiscale e dell’esenzione dai contributi previdenziali, le spese sostenute dai dipendenti in trasferta devono essere pagate tramite strumenti tracciabili. Questo include l’uso di carte di credito, debito, bonifici bancari o altri metodi elettronici. L’obbligo di tracciabilità si applica a diverse tipologie di spese, tra cui:
• Vitto e alloggio: spese per pasti e pernottamenti durante la trasferta.
• Viaggi e trasporti: biglietti aerei, ferroviari, noleggio auto e servizi di taxi o NCC.
È importante notare che le spese per trasporti pubblici di linea, come autobus o metropolitane, sono esentate da questo obbligo e possono essere dedotte anche se pagate in contanti.

Modalità di Rimborso e Documentazione Richiesta
Le aziende dovranno adeguare le proprie procedure interne per garantire che tutte le spese rimborsate siano supportate da documentazione adeguata e che i pagamenti siano effettuati con metodi tracciabili. La documentazione accettata include:
• Fatture: documenti fiscali emessi dal fornitore del servizio.
• Ricevute fiscali: prove di pagamento per servizi o beni acquistati.
• Bollettini postali e MAV: per spese pagate tramite questi canali.
• Ricevute di bonifici: attestazioni di pagamenti effettuati tramite bonifico bancario.
• Scontrini parlanti: scontrini che riportano dettagli specifici sul bene o servizio acquistato e l’identità del fornitore.
Per le spese sostenute a favore di familiari, la documentazione dovrà essere intestata al familiare, e il dipendente dovrà attestare di aver sostenuto personalmente la spesa.
Implicazioni per Aziende e Dipendenti
L’introduzione dell’obbligo di tracciabilità comporta diverse implicazioni pratiche:
• Per le aziende: Sarà necessario implementare sistemi di controllo più rigorosi per verificare la conformità delle spese rimborsate, assicurandosi che siano state effettuate con metodi di pagamento tracciabili. Questo potrebbe richiedere l’aggiornamento delle politiche interne e la formazione del personale amministrativo.
• Per i dipendenti: Le spese sostenute in contanti non saranno più esenti da tassazione e contributi previdenziali. Pertanto, i dipendenti dovranno prestare attenzione a utilizzare strumenti di pagamento tracciabili per le spese di trasferta, conservando tutta la documentazione necessaria per il rimborso.
In caso di mancato rispetto delle nuove disposizioni, le spese rimborsate potrebbero essere considerate imponibili, aumentando così il carico fiscale sia per il dipendente che per l’azienda.

Riferimenti Normativi
Le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 riguardano principalmente i seguenti articoli del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR):
• Art. 51, comma 5: Disciplina le indennità e i rimborsi per le trasferte dei dipendenti, specificando le condizioni per l’esenzione fiscale.
• Art. 54: Riguarda la determinazione del reddito di lavoro autonomo, includendo disposizioni sulle spese deducibili.
• Art. 95: Tratta delle spese per prestazioni di lavoro nell’ambito del reddito d’impresa, con particolare attenzione alle condizioni di deducibilità.
• Art. 108, comma 2: Si riferisce alle spese di rappresentanza, ora deducibili solo se effettuate con pagamenti tracciabili.
Queste modifiche normative sono state introdotte con l’obiettivo di aumentare la trasparenza nelle transazioni finanziarie e di facilitare i controlli fiscali, promuovendo l’uso di strumenti di pagamento elettronici e riducendo l’uso del contante nelle operazioni aziendali.
Le nuove disposizioni in materia di rimborsi spese e documentazione, operative dal 2025, rappresentano un cambiamento significativo per aziende e dipendenti. È fondamentale che entrambe le parti si adeguino prontamente alle nuove regole, adottando strumenti di pagamento tracciabili e assicurando una corretta gestione della documentazione, al fine di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste e di evitare sanzioni.
LA DESERTIFICAZIONE E GLI EFFETTI SULLE BANCHE. STRATEGIE PER OTTIMIZZARE I SERVIZI. ACCORDI TRA PUBBLICO-PRIVATO. CRESCE LO SPORTELLO ONLINE.
LA DESERTIFICAZIONE TERRITORIALE STA PORTANDO ALLA CHIUSURA DEGLI SPORTELLI BANCARI IN MOLTE AREE RURALI ITALIANE, CREANDO DIFFICOLTÀ DI ACCESSO AI SERVIZI FINANZIARI PER POPOLAZIONI VULNERABILI. LE BANCHE STANNO RISPONDENDO CON SOLUZIONI DIGITALI, SPORTELLI MOBILI E ACCORDI PUBBLICO-PRIVATO PER CONTRASTARE L’ISOLAMENTO DELLE ZONE PIÙ COLPITE DAL FENOMENO.
Il fenomeno della chiusura degli sportelli bancari in alcune aree italiane, spesso legato alla “desertificazione” territoriale, è una tendenza che ha attirato l’attenzione di istituzioni e cittadini. Tra le cause del Fenomeno partiamo proprio dallo spopolamento e desertificazione demografica. In molte aree rurali e in piccoli centri, la diminuzione della popolazione riduce il bacino di utenza, rendendo meno sostenibile il mantenimento di filiali fisiche. Digitalizzazione dei Servizi: La crescente diffusione dei servizi online e mobile banking ha spostato l’attenzione verso canali digitali, diminuendo la necessità di sportelli fisici. Poi ancora teniamo presente la notevole riorganizzazione delle Reti Bancarie, le quali in un’ottica di ottimizzazione dei costi e di centralizzazione dei servizi, hanno progressivamente chiuso filiali considerate non strategiche dal punto di vista economico. Per quanto riguarda l’impatto sulle Comunità attraverso l’accesso ai Servizi Finanziari, si sottolinea che la chiusura degli sportelli può rendere più difficile per alcune fasce di popolazione , in particolare gli anziani o chi ha minori competenze digitali, accedere a servizi essenziali come la consulenza finanziaria o operazioni di base.

Molti gli effetti sull’Inclusione Sociale, tra questi vi è quello riguardante la socializzazione. In alcune aree, la presenza di una filiale bancaria rappresentava un punto di riferimento non solo economico ma anche sociale. La sua scomparsa può contribuire a un ulteriore isolamento della comunità. Le statistiche e i dati raccolti da Banca d’Italia evidenziano che, negli ultimi anni, il numero di filiali e sportelli in aree a bassa densità abitativa è diminuito indicando un trend in cui le zone colpite dallo spopolamento registrano maggiori chiusure, rafforzando il concetto di “desertificazione dei servizi”. La questione è continuamente monitorata da enti di ricerca e dalle stesse banche che hanno messo in luce come la trasformazione digitale, unita al calo demografico, sia tra i principali fattori alla base di questo fenomeno. In ogni caso vi sono delle risposte e delle strategie alternative come per sportelli mobili e servizi itineranti che servono a colmare il vuoto lasciato dalle chiusure.

Infatti alcune banche hanno sperimentato soluzioni come sportelli mobili o servizi di assistenza finanziaria itinerante, che possono raggiungere le aree più isolate. Mentre per il potenziamento dei canali digitali, molte istituzioni puntano a rafforzare l’offerta di servizi online, integrando consulenze telefoniche e piattaforme user-friendly, per garantire che anche chi non può recarsi fisicamente in filiale possa continuare a usufruire dei servizi bancari. Molto utili sono le collaborazioni pubblico-private. Alcune amministrazioni locali e istituzioni bancarie stanno valutando accordi per garantire un minimo indispensabile di servizi, in modo da contrastare l’isolamento delle aree colpite dalla desertificazione. In sintesi, la chiusura degli sportelli bancari dovuta alla desertificazione rappresenta una sfida significativa, che richiede un equilibrio tra la necessità di modernizzare i servizi e quella di garantire l’accesso universale ai servizi finanziari, soprattutto nelle aree più svantaggiate. Le strategie in atto cercano di mitigare gli effetti negativi, ma il fenomeno resta un tema centrale nel dibattito sulla trasformazione del sistema bancario in Italia.
L’AGENZIA DELLE ENTRATE COMUNICA CHE LA REGISTRAZIONE DELLE FATTURE PUÒ AVERE UN APPROCCIO PIÙ FLESSIBILE PER LE AZIENDE
GRAZIE AI NUOVI CHIARIMENTI, LE AZIENDE POTRANNO GESTIRE IN MODO PIÙ FLESSIBILE LA REGISTRAZIONE DELLE FATTURE, SOPRATTUTTO QUELLE EMESSE A CAVALLO D’ANNO, ALLINEANDO MEGLIO LA CONTABILITÀ ALLE ESIGENZE OPERATIVE E FISCALI.
La gestione della registrazione delle fatture emesse è un aspetto centrale nella contabilità aziendale, con impatti diretti sulla determinazione del reddito e sulla liquidazione dell’IVA. Recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate hanno confermato la possibilità di adottare un approccio flessibile nella registrazione delle fatture, in particolare per quelle emesse a cavallo d’anno. Questi aggiornamenti mirano a garantire una maggiore coerenza tra la fatturazione elettronica e il principio di competenza economica, evitando rigidità che potrebbero complicare la gestione fiscale delle imprese.
Registrazione delle Fatture Emesse: Principi Generali
Le fatture devono essere registrate in base alla data di effettuazione dell’operazione. Tuttavia, la normativa riconosce che:
• Per le fatture elettroniche, la data di emissione coincide con la data di trasmissione al Sistema di Interscambio (SdI).
• Il termine di registrazione è generalmente fissato entro il mese successivo alla data di emissione, consentendo ai contribuenti di organizzare le proprie scritture contabili con una certa flessibilità.

Questi principi evitano discrepanze tra la gestione contabile e le tempistiche amministrative, facilitando l’adempimento degli obblighi fiscali.
Fatture a Cavallo d’Anno: Quando e Come Registrarle?
Una delle questioni più rilevanti riguarda la gestione delle fatture emesse tra la fine di un anno e l’inizio del successivo. Se un’operazione è stata effettuata a dicembre, ma la relativa fattura è stata trasmessa a gennaio dell’anno successivo, il contribuente può scegliere l’anno in cui registrarla.
Possibili opzioni per la registrazione:
1. Registrazione nell’anno di competenza (2023): Se la fattura si riferisce a un’operazione effettuata a dicembre 2023, l’impresa può registrarla nell’anno fiscale 2023, garantendo l’allineamento con il principio di competenza economica.
2. Registrazione nell’anno di emissione (2024): Se la fattura viene trasmessa il 2 gennaio 2024, il contribuente può scegliere di registrarla nel 2024, evitando correzioni contabili a posteriori.
Questa possibilità è particolarmente utile per i soggetti in contabilità semplificata, per i quali la gestione fiscale è spesso basata sulla registrazione effettiva degli incassi e dei pagamenti.
Impatto sulla Detrazione IVA e sulla Liquidazione Periodica

Un altro punto cruciale riguarda il momento in cui la detrazione IVA può essere esercitata per le fatture ricevute a inizio anno. Le regole generali prevedono che:
• La detrazione IVA può essere esercitata nel mese di ricezione, se la fattura è trasmessa entro il 15 del mese successivo.
• Se una fattura ricevuta a gennaio si riferisce a un’operazione dell’anno precedente, il destinatario può esercitare la detrazione nell’anno di riferimento dell’operazione o nell’anno di ricezione, a seconda delle esigenze contabili.
Queste disposizioni permettono di evitare disallineamenti tra la registrazione delle fatture e la liquidazione IVA, garantendo coerenza nei flussi finanziari aziendali.
Tabella Riepilogativa delle Novità e Chiarimenti
Aspetto Normativa di riferimento Chiarimenti FAQ del 13 febbraio 2025
Imputazione dei ricavi Art. 18, comma 5, D.P.R. n. 600/1973 Possibilità di registrare la fattura nell’anno dell’operazione o dell’emissione.
Fattura elettronica e SdI Art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015 La fattura si considera emessa alla data di trasmissione al SdI.
Operazioni con soggetti non residenti Art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015 Obbligo di fattura elettronica o comunicazione dati per operatori identificati in Italia.
Detrazione IVA su fatture ricevute a inizio mese Art. 14, D.L. n. 119/2018 Detrazione ammessa entro il 15 del mese successivo.
Registri sezionali Art. 39, D.P.R. n. 633/1972 Non obbligatori per fatture elettroniche e analogiche.

L’attuale normativa offre maggiore flessibilità nella registrazione delle fatture emesse, permettendo ai contribuenti di gestire le proprie scritture contabili in base alle necessità operative. La possibilità di scegliere l’anno fiscale in cui registrare una fattura trasmessa nei primi giorni dell’anno successivo è un aspetto importante per garantire l’allineamento tra la gestione amministrativa e gli obblighi IVA.
Le interpretazioni errate che hanno generato confusione tra i professionisti dimostrano l’importanza di fare sempre riferimento ai testi normativi ufficiali e ai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate. Una corretta gestione della fatturazione consente di rispettare le scadenze senza inutili complicazioni, contribuendo a una migliore organizzazione della contabilità aziendale.
NUOVE REGOLE SU TRASFERTE E RIMBORSI: LA SOLUZIONE NEI FRINGE BENEFITS
LE IMPRESE ITALIANE DEVONO ADATTARSI A REGOLE PIÙ RIGIDE. I FRINGE BENEFITS OFFRONO UNA SOLUZIONE CONVENIENTE PER OTTIMIZZARE LE TRASFERTE E I RIMBORSI, GARANTENDO VANTAGGI FISCALI E MINORI COMPLICAZIONI AMMINISTRATIVE.
A partire dal 1° gennaio 2025, con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni della Legge di Bilancio, le aziende italiane sono chiamate a rivedere le proprie policy relative alle trasferte e ai rimborsi spese. L’obiettivo della norma è chiaro: contrastare l’evasione fiscale, evitando che alcuni strumenti di rimborso si trasformino in mezzi di elusione contributiva. Tuttavia, l’impatto per le imprese non è trascurabile, poiché la necessità di giustificazioni più stringenti comporta un costo improvviso che non sempre trova una collocazione agevole nel bilancio aziendale.
Se da un lato è giusto arginare le pratiche elusive, dall’altro la nuova regolamentazione introduce rigidità che rischiano di creare difficoltà operative e gestionali per le aziende, soprattutto quelle che operano con frequenti trasferte o che rimborsano spese ai propri dipendenti. Il vincolo di una rendicontazione più severa potrebbe tradursi in un aggravio burocratico e finanziario, rendendo necessaria una revisione delle strategie retributive.

Una soluzione efficace e strutturata per affrontare questa nuova sfida è il ricorso agli accordi di secondo livello, finalizzati all’introduzione dei fringe benefits. Questa modalità permette alle imprese di riconoscere ai dipendenti una forma di welfare aziendale, che non solo evita l’impatto delle nuove restrizioni fiscali, ma offre anche vantaggi economici sia per i lavoratori che per l’azienda.
I fringe benefits, infatti, rappresentano un meccanismo di compensazione flessibile e fiscalmente vantaggioso, in grado di sostituire in buona parte i rimborsi spese tradizionali. Tra gli strumenti più utilizzati rientrano:
Buoni pasto e buoni benzina;
Rimborso per spese di istruzione o sanitarie;
Assicurazioni sanitarie integrative;
Convenzioni per mobilità sostenibile;
Un ulteriore punto di forza di questa strategia è rappresentato dall’istituzione della commissione di certificazione in Elav, che consente alle aziende di ottenere una validazione ufficiale dei propri accordi di secondo livello. Questo passaggio garantisce sicurezza giuridica, evitando contestazioni da parte degli organi ispettivi e rendendo la procedura fiscalmente inattaccabile.

La nuova normativa impone alle imprese un ripensamento della gestione delle trasferte e dei rimborsi spese, con il rischio di maggiori oneri amministrativi e fiscali. In questo scenario, l’adozione di piani di welfare aziendale basati su fringe benefits si configura come la soluzione più efficace, conveniente e sostenibile. L’impresa e il consulente del lavoro devono abituarsi a questa nuova prassi, soprattutto perché, con la certificazione in Elav, i vantaggi sono garantiti e blindati.
L’evoluzione normativa rappresenta dunque una spinta ulteriore verso modelli di retribuzione alternativa e detassata, con un impatto positivo sia per i datori di lavoro che per i dipendenti. L’adeguamento non è solo una scelta obbligata, ma una strategia vincente per la sostenibilità aziendale nel lungo periodo.
Per saperne di piu: info@elavnazionale.it
TASSAZIONE CATASTALE E REGIME FORFETTARIO PER LE SOCIETA’ AGRICOLE: UNA RIFORMA IN LINEA CON LE NOSTRE INTERPRETAZIONI.
LA RIFORMA FISCALE INTRODOTTA DAL DECRETO LEGISLATIVO 192/2024 APRE NUOVE OPPORTUNITÀ PER LE SOCIETÀ AGRICOLE, ESTENDENDO LA TASSAZIONE FORFETTARIA ANCHE A CHI OPTA PER IL REGIME CATASTALE.
Lo studio ha sempre sostenuto che la normativa fiscale applicabile alle società agricole dovesse evolversi verso una maggiore coerenza e organicità, consentendo l’accesso alla tassazione forfettaria anche a chi ha optato per il regime catastale. Con il decreto legislativo 192/2024, questa impostazione è stata finalmente recepita dal legislatore, segnando un’importante vittoria per la semplificazione fiscale nel settore agricolo.
La riforma, che attua quanto previsto dalla legge delega 111/2023, introduce una maggiore flessibilità nella determinazione del reddito per le società agricole costituite in forma di Sas, Snc, Srl e cooperative, ampliando le opportunità per le imprese che operano in questo settore.
La principale novità riguarda l’estensione della possibilità di determinazione forfettaria del reddito alle società agricole che hanno optato per la tassazione su base catastale, come previsto dall’articolo 1, comma 1093, della legge 296/2006.
Questo significa che le imprese agricole che rientrano in questa categoria potranno ora:
Continuare a calcolare il proprio reddito secondo il criterio catastale.
Applicare il regime forfettario per determinate attività complementari, come previsto dall’articolo 56-bis del Tuir.
Questa impostazione, che il nostro studio ha sempre ritenuto la più corretta e funzionale, evita penalizzazioni ingiustificate per le aziende agricole e consente loro di gestire in modo più razionale e flessibile la propria fiscalità.
Le attività che rientrano nella tassazione forfettaria
Il comma 3-bis dell’articolo 56-bis del Tuir stabilisce che il reddito derivante dalla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura, acquistati da imprenditori agricoli florovivaistici, è determinato applicando un coefficiente di redditività del 5% sui corrispettivi soggetti a IVA, entro il limite del 10% del volume d’affari complessivo.

Inoltre, restano confermate le disposizioni sui regimi forfettari per le altre attività agricole connesse, come ad esempio:
• la trasformazione e vendita di prodotti agricoli,
• le prestazioni di servizi connesse all’attività agricola,
• la produzione di energia da fonti rinnovabili entro determinati limiti.
Si tratta di un passo avanti decisivo, che va nella direzione da noi sempre auspicata, ossia quella di una maggiore armonizzazione tra tassazione catastale e regimi forfettari, evitando rigidità interpretative che in passato avevano creato incertezze e disparità di trattamento.
Il nodo interpretativo ancora aperto
Tuttavia, alcune pronunce giurisprudenziali recenti, come la sentenza 633/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, hanno adottato un’interpretazione restrittiva dell’articolo 2, comma 1, del Dlgs 99/2004, ritenendo che le società agricole possano svolgere solo le attività espressamente elencate dalla norma, tra cui:
• locazione, comodato e affitto di fabbricati a uso abitativo,
• locazione, comodato e affitto di terreni e fabbricati strumentali, entro il limite del 10% dei ricavi.
Questa impostazione rischierebbe di compromettere il regime catastale per quelle aziende agricole che svolgono anche attività di mera compravendita di prodotti agricoli, considerando tale operazione una deviazione dall’esercizio esclusivo dell’attività agricola.

Nel nostro studio abbiamo sempre evidenziato l’incoerenza di questa visione, sostenendo che il concetto di esercizio esclusivo dell’attività agricola non dovrebbe essere interpretato in modo rigido, ma in coerenza con l’evoluzione del settore e con le esigenze operative delle imprese agricole.
Verso un’interpretazione più ampia e razionale
La relazione illustrativa al decreto legislativo 192/2024 sembra confermare che l’intenzione del legislatore sia quella di favorire la compatibilità tra il regime catastale e le attività accessorie, purché queste ultime abbiano carattere occasionale e marginale.
Per questo motivo, riteniamo che l’elenco delle attività previste dal Dlgs 99/2004 non debba essere considerato tassativo, ma piuttosto indicativo, così da consentire alle aziende agricole di:
Beneficiare della tassazione catastale senza rigidità inutili.
Svolgere attività accessorie in modo complementare e coerente con l’attività agricola principale.
Evitare il rischio di perdere il regime catastale a causa di interpretazioni eccessivamente restrittive della normativa.
Questa visione è perfettamente in linea con lo spirito della riforma fiscale, che punta a una maggiore organicità, coerenza e semplificazione del sistema tributario per il settore agricolo.

Conclusioni: una riforma che conferma la nostra impostazione
La riforma introdotta con il decreto legislativo 192/2024 rappresenta un significativo passo avanti verso una fiscalità più razionale per le società agricole, in piena coerenza con l’orientamento che il nostro studio ha sempre sostenuto.
L’estensione della tassazione forfettaria alle società agricole con regime catastale è una scelta di buon senso, che risponde alle esigenze di molte imprese del settore. Il riconoscimento della compatibilità tra attività accessorie e tassazione catastale è una conferma della necessità di una normativa più flessibile e moderna.
Resta però necessario un chiarimento normativo o interpretativo che eviti il rischio di decadenza dal regime catastale per le aziende agricole che svolgono attività di mera commercializzazione.
Il nostro studio continuerà a monitorare gli sviluppi interpretativi della normativa, fornendo supporto e consulenza alle imprese agricole per garantire loro il massimo vantaggio fiscale possibile nel rispetto delle nuove regole.