MILLEPROROGHE E DISABILITÀ COSA CAMBIA PER LE PERSONE CON INVALIDITÀ

Il Decreto Milleproroghe 2025 introduce modifiche per migliorare il sistema di valutazione delle persone con disabilità, centralizzando il processo all’INPS e adottando una valutazione multidimensionale che consideri anche gli aspetti sociali e lavorativi. Tuttavia, l’attuazione completa è rinviata al 2027, lasciando incertezze e continuando i problemi attuali, come i lunghi tempi di attesa e la complessità burocratica. Sebbene i diritti acquisiti siano protetti fino al 2026, il rischio di inefficienze e ritardi nella transizione rimane, soprattutto senza un potenziamento adeguato dell’INPS.

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INTRODOTTE DUE IMPORTANTI MODIFICHE PER I CONTRATTI A TERMINE


LA LEGGE N. 203/2024, CONOSCIUTA COME “COLLEGATO LAVORO”, INTRODUCE DUE SIGNIFICATIVE MODIFICHE SUI CONTRATTI A TERMINE: LA RIDEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ STAGIONALI E LA NUOVA REGOLAMENTAZIONE DEL CALCOLO DEL PERIODO DI PROVA NEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO. QUESTI CAMBIAMENTI OFFRONO MAGGIORE CHIAREZZA E SEMPLIFICAZIONE PER I DATORI DI LAVORO E I LAVORATORI.

La Legge n. 203/2024, denominata “Collegato Lavoro”, introduce due modifiche fondamentali in materia di contratti a termine: la ridefinizione delle attività stagionali e la regolamentazione del calcolo del periodo di prova nei contratti a tempo determinato.

  1. Interpretazione Autentica delle Attività Stagionali
    L’interpretazione autentica riguarda l’articolo 21 del D.Lgs. n. 81/2015, chiarendo la definizione delle attività stagionali. L’importanza di tale definizione deriva dal fatto che i contratti a termine stipulati per attività stagionali beneficiano di diverse esenzioni rispetto alla disciplina ordinaria:
    Esclusione dalla durata massima complessiva (art. 19, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015);
    Esclusione dal limite percentuale di lavoratori a termine (art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015);
    Esenzione dall’obbligo della causale (art. 21, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015).
    L’articolo 11 del Collegato Lavoro stabilisce che rientrano nelle attività stagionali:
    Quelle individuate dal D.P.R. n. 1525/1963;
    Quelle connesse all’intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno;
    Quelle legate a esigenze tecnico-produttive o ai cicli stagionali dei mercati serviti dall’impresa, purché previste dai contratti collettivi sottoscritti ai sensi dell’articolo 51 del D.Lgs. n. 81/2015.
    L’INPS, con il messaggio n. 483 del 7 febbraio 2025, ha chiarito che i lavoratori assunti per attività stagionali definite dall’interpretazione autentica sono esentati dal contributo addizionale NASpI del 1,40% e dall’incremento dello 0,50% per ciascun rinnovo, ai sensi dell’articolo 2, comma 28, della Legge n. 92/2012.
    Tuttavia, è importante sottolineare che tale normativa non si applica ai contratti a termine o stagionali di ex dipendenti, escludendo quindi il personale già precedentemente impiegato nella stessa azienda.
  1. Modalità di Calcolo del Periodo di Prova nei Contratti a Termine
    L’altra modifica riguarda il calcolo del periodo di prova nei contratti a tempo determinato, modificando l’articolo 7 del D.Lgs. n. 104/2022 (decreto Trasparenza). Il nuovo criterio stabilisce che il periodo di prova sia calcolato con un giorno di effettiva prestazione ogni 15 giorni di calendario.
    Durata del periodo di prova:
    Per contratti fino a sei mesi: da un minimo di due giorni a un massimo di quindici giorni;
    Per contratti tra sei e dodici mesi: massimo trenta giorni.
    Il legislatore non ha previsto alcuna differenziazione per le mansioni, aspetto che potrebbe causare contenziosi. La giurisprudenza ha sottolineato che un periodo di prova troppo breve potrebbe impedire al lavoratore di dimostrare adeguatamente le proprie competenze, specialmente in ruoli complessi.
    Le modifiche introdotte dal Collegato Lavoro mirano a chiarire e semplificare alcuni aspetti della disciplina dei contratti a termine. Tuttavia, la mancata differenziazione del periodo di prova in base alle mansioni potrebbe generare conflitti giuridici. Inoltre, l’interpretazione autentica delle attività stagionali conferisce maggiore certezza giuridica ai datori di lavoro, garantendo al contempo alcune agevolazioni contributive

PUBBLICATE NELLA GAZZETTA UFFICIALE IMPORTANTI MODIFICHE PER L’ISEE IN MANIERA EQUA PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ


IL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 14 GENNAIO 2025, N. 13, PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL 18 FEBBRAIO 2025, INTRODUCE NUOVE MISURE PER RENDERE L’ISEE PIÙ EQUO E ADERENTE ALLA REALTÀ ECONOMICA DELLE FAMIGLIE ITALIANE, CON MODIFICHE CHE INCLUDONO L’ESCLUSIONE DI TITOLI DI STATO DAL PATRIMONIO MOBILIARE E LA SEMPLIFICAZIONE DEL PROCESSO ATTRAVERSO LA DSU PRECOMPILATA.
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 14 gennaio 2025, n. 13, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 febbraio 2025, introduce rilevanti modifiche al calcolo e agli utilizzi dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). Tali modifiche riguardano diversi aspetti del regolamento originario (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159), con l’obiettivo di rendere il sistema più equo e aderente alla realtà economica delle famiglie italiane. Di seguito un’analisi dettagliata delle principali novità.

  1. Principali novità introdotte
    1.1. Esclusione di titoli di Stato e prodotti finanziari garantiti
    • I titoli di Stato e prodotti finanziari garantiti dallo Stato fino a un valore di 50.000 euro sono esclusi dal calcolo del patrimonio mobiliare dell’ISEE.
    • Questa modifica ha l’effetto di incentivare l’investimento in strumenti finanziari sicuri senza penalizzare le famiglie nel calcolo dell’indicatore economico.
    1.2. DSU precompilata
    • Introduzione del concetto di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) precompilata, accessibile dal cittadino tramite portali telematici.
    • Lo scopo è semplificare la dichiarazione dell’ISEE, riducendo il margine di errore e i tempi di elaborazione.
    1.3. Modifiche alla composizione del nucleo familiare
    • Le condizioni per considerare coniugi con diversa residenza come nuclei distinti sono state aggiornate per recepire le modifiche normative del Codice di Procedura Civile.
    • Ora si fa riferimento agli articoli 473-bis.51 e 473-bis.22 del codice di procedura civile, aggiornando la normativa in base alla riforma della giustizia civile.
    1.4. Nuove regole per il calcolo del reddito
    • Esclusione dei trattamenti assistenziali percepiti per la disabilità, se non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF.
    • Aggiornamento delle detrazioni per il canone di locazione, mantenendo il tetto massimo di 7.000 euro, con un incremento di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo.
    1.5. Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria
    • Modifica della regola che integra l’ISEE con la componente reddituale dei figli non inclusi nel nucleo familiare solo per prestazioni residenziali a ciclo continuativo.
    • Confermata la valorizzazione delle donazioni di beni immobili fatte nei tre anni precedenti alla richiesta della prestazione.
  1. Modifiche all’ISEE Corrente
    2.1. Ampliamento delle condizioni per la richiesta
    • Oltre alle variazioni lavorative già previste, l’ISEE corrente può essere richiesto anche nei casi di interruzione di trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari.
    2.2. Validità estesa e aggiornamenti
    • Validità portata a sei mesi (in precedenza due mesi), salvo variazioni della situazione occupazionale.
    • Aggiornamento automatico dell’ISEE corrente in caso di variazioni successive che impattino sulla componente reddituale o patrimoniale.
    2.3. Possibilità di aggiornare la componente patrimoniale
    • A partire dal 1° aprile di ogni anno, l’ISEE corrente può essere richiesto anche in caso di variazione del patrimonio superiore al 20% rispetto alla dichiarazione ordinaria.
  1. Nuova Validità della DSU
    • La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) avrà validità fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione, anziché fino al 15 gennaio dell’anno successivo.
    • La presentazione della DSU avverrà prioritariamente in modalità precompilata, pur rimanendo disponibile la possibilità di compilazione ordinaria.
  2. Impatti e Considerazioni Finali
    Le modifiche introdotte con il D.P.C.M. 14 gennaio 2025, n. 13, puntano a:
    • Migliorare l’accessibilità e la trasparenza del calcolo dell’ISEE, con l’introduzione della DSU precompilata.
    • Rendere più equo il calcolo dell’indicatore, escludendo i trattamenti per la disabilità e i titoli di Stato dal patrimonio mobiliare.
    • Ampliare la flessibilità dell’ISEE corrente, permettendo aggiornamenti più frequenti e in linea con le variazioni economiche delle famiglie.
    In sintesi, il nuovo quadro normativo appare più inclusivo e adatto a fotografare meglio la reale condizione economica delle famiglie italiane, fornendo strumenti più efficaci per garantire l’accesso equo alle prestazioni agevolate.

RIAPERTURA DELLA ROTTAMAZIONE/QUATER: NUOVA OPPORTUNITÀ PER I CONTRIBUENTI DECADUTI


IL GOVERNO HA PREVISTO UNA NUOVA OPPORTUNITÀ PER I CONTRIBUENTI DECADUTI DALLA ROTTAMAZIONE-QUATER, CONSENTENDO LORO DI RIENTRARE NELLA PROCEDURA E SALVAGUARDARE I VANTAGGI DELLA SANATORIA. LE RICHIESTE DI RIAMMISSIONE DEVONO ESSERE PRESENTATE ENTRO IL 30 APRILE 2025.
Il Governo ha concesso una nuova possibilità ai contribuenti che, pur avendo aderito alla rottamazione-quater delle cartelle esattoriali, sono decaduti dal beneficio per mancato pagamento delle rate. Grazie alla recente conversione in legge del Decreto Milleproroghe (DL 202/2024), questi soggetti potranno essere riammessi alla procedura, evitando di perdere i vantaggi della sanatoria.

Chi Può Beneficiare della Riammissione?
Questa opportunità è riservata a coloro che:
Hanno presentato domanda di adesione alla rottamazione-quater entro il 30 giugno 2023;
Non hanno rispettato il piano di pagamento originario, non versando integralmente o tempestivamente una delle prime sei rate;
Si trovano in una condizione di decadenza dalla procedura alla data del 31 dicembre 2024.


Come Presentare la Domanda di Riammissione
I contribuenti interessati devono inviare una richiesta di riammissione entro il 30 aprile 2025. La domanda dovrà essere trasmessa in via telematica attraverso il portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che pubblicherà le istruzioni operative entro 20 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.

Modalità di Pagamento
Una volta ottenuta la riammissione, il contribuente dovrà procedere al versamento delle somme dovute, sulle quali verranno calcolati interessi del 2% annuo a partire dal 1° novembre 2023. Sono previste due opzioni di pagamento:
Soluzione unica: l’intero importo dovrà essere versato entro il 31 luglio 2025;
Rateizzazione fino a dieci rate, con il seguente calendario:
Prima e seconda rata: 31 luglio 2025 e 30 novembre 2025;
Rate successive: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre per gli anni 2026 e 2027.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione fornirà al contribuente il dettaglio degli importi e delle scadenze entro il 30 giugno 2025.

Quali Sono i Vantaggi della Riammissione?
Accedendo a questa misura, il contribuente potrà beneficiare di diversi vantaggi:
Saldare solo il capitale dovuto, senza dover pagare sanzioni e interessi di mora;
Sospensione delle procedure esecutive, evitando pignoramenti e altre azioni di recupero da parte dell’Agente della Riscossione;
Non essere considerato inadempiente ai fini del rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), utile per imprese e professionisti che operano con la Pubblica Amministrazione.

Cosa Succede in Caso di Mancato Pagamento?
Se il contribuente non effettua i pagamenti nei termini stabiliti, la riammissione diventerà inefficace e si perderanno tutti i benefici della rottamazione. In tal caso, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione potrà riprendere le attività di recupero coattivo, compresi pignoramenti e fermi amministrativi.
Questa riapertura rappresenta un’importante possibilità per coloro che hanno incontrato difficoltà nel rispettare il piano di pagamento della rottamazione-quater. Tuttavia, è fondamentale agire tempestivamente, presentando la richiesta entro la scadenza del 30 aprile 2025 e rispettando i termini di pagamento previsti per non perdere i benefici della misura.

IN VIGORE DAL PRIMO GENNAIO NORMATIVE INERENTI AL RIMBORSO DI ALCUNE SPESE


LA NORMATIVA IMPIONE L’OBBLIGO DI UTILIZZARE STRUMENTI DI PAGAMENTO TRACCIABILI PER LA DEDUCIBILITÀ FISCALE. LE AZIENDE E I DIPENDENTI DOVRANNO ADEGUARSI A NUOVE PROCEDURE E DOCUMENTAZIONI PER EVITARE SANZIONI.

A partire dal 1° gennaio 2025, sono entrate in vigore importanti modifiche normative riguardanti le modalità di rimborso spese e la relativa documentazione, introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207). Queste novità mirano a garantire una maggiore trasparenza fiscale e a contrastare l’evasione, imponendo l’uso di strumenti di pagamento tracciabili per la deducibilità delle spese e l’esenzione fiscale dei rimborsi.
Obbligo di Tracciabilità dei Pagamenti
La nuova normativa stabilisce che, per poter beneficiare della deducibilità fiscale e dell’esenzione dai contributi previdenziali, le spese sostenute dai dipendenti in trasferta devono essere pagate tramite strumenti tracciabili. Questo include l’uso di carte di credito, debito, bonifici bancari o altri metodi elettronici. L’obbligo di tracciabilità si applica a diverse tipologie di spese, tra cui:
• Vitto e alloggio: spese per pasti e pernottamenti durante la trasferta.
• Viaggi e trasporti: biglietti aerei, ferroviari, noleggio auto e servizi di taxi o NCC.
È importante notare che le spese per trasporti pubblici di linea, come autobus o metropolitane, sono esentate da questo obbligo e possono essere dedotte anche se pagate in contanti.

Modalità di Rimborso e Documentazione Richiesta

Le aziende dovranno adeguare le proprie procedure interne per garantire che tutte le spese rimborsate siano supportate da documentazione adeguata e che i pagamenti siano effettuati con metodi tracciabili. La documentazione accettata include:
• Fatture: documenti fiscali emessi dal fornitore del servizio.
• Ricevute fiscali: prove di pagamento per servizi o beni acquistati.
• Bollettini postali e MAV: per spese pagate tramite questi canali.
• Ricevute di bonifici: attestazioni di pagamenti effettuati tramite bonifico bancario.
• Scontrini parlanti: scontrini che riportano dettagli specifici sul bene o servizio acquistato e l’identità del fornitore.
Per le spese sostenute a favore di familiari, la documentazione dovrà essere intestata al familiare, e il dipendente dovrà attestare di aver sostenuto personalmente la spesa.

Implicazioni per Aziende e Dipendenti
L’introduzione dell’obbligo di tracciabilità comporta diverse implicazioni pratiche:
• Per le aziende: Sarà necessario implementare sistemi di controllo più rigorosi per verificare la conformità delle spese rimborsate, assicurandosi che siano state effettuate con metodi di pagamento tracciabili. Questo potrebbe richiedere l’aggiornamento delle politiche interne e la formazione del personale amministrativo.
• Per i dipendenti: Le spese sostenute in contanti non saranno più esenti da tassazione e contributi previdenziali. Pertanto, i dipendenti dovranno prestare attenzione a utilizzare strumenti di pagamento tracciabili per le spese di trasferta, conservando tutta la documentazione necessaria per il rimborso.
In caso di mancato rispetto delle nuove disposizioni, le spese rimborsate potrebbero essere considerate imponibili, aumentando così il carico fiscale sia per il dipendente che per l’azienda.

Riferimenti Normativi
Le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 riguardano principalmente i seguenti articoli del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR):
• Art. 51, comma 5: Disciplina le indennità e i rimborsi per le trasferte dei dipendenti, specificando le condizioni per l’esenzione fiscale.
• Art. 54: Riguarda la determinazione del reddito di lavoro autonomo, includendo disposizioni sulle spese deducibili.
• Art. 95: Tratta delle spese per prestazioni di lavoro nell’ambito del reddito d’impresa, con particolare attenzione alle condizioni di deducibilità.
• Art. 108, comma 2: Si riferisce alle spese di rappresentanza, ora deducibili solo se effettuate con pagamenti tracciabili.
Queste modifiche normative sono state introdotte con l’obiettivo di aumentare la trasparenza nelle transazioni finanziarie e di facilitare i controlli fiscali, promuovendo l’uso di strumenti di pagamento elettronici e riducendo l’uso del contante nelle operazioni aziendali.
Le nuove disposizioni in materia di rimborsi spese e documentazione, operative dal 2025, rappresentano un cambiamento significativo per aziende e dipendenti. È fondamentale che entrambe le parti si adeguino prontamente alle nuove regole, adottando strumenti di pagamento tracciabili e assicurando una corretta gestione della documentazione, al fine di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste e di evitare sanzioni.

L’AGENZIA DELLE ENTRATE COMUNICA CHE LA REGISTRAZIONE DELLE FATTURE PUÒ AVERE UN APPROCCIO PIÙ FLESSIBILE PER LE AZIENDE


GRAZIE AI NUOVI CHIARIMENTI, LE AZIENDE POTRANNO GESTIRE IN MODO PIÙ FLESSIBILE LA REGISTRAZIONE DELLE FATTURE, SOPRATTUTTO QUELLE EMESSE A CAVALLO D’ANNO, ALLINEANDO MEGLIO LA CONTABILITÀ ALLE ESIGENZE OPERATIVE E FISCALI.

La gestione della registrazione delle fatture emesse è un aspetto centrale nella contabilità aziendale, con impatti diretti sulla determinazione del reddito e sulla liquidazione dell’IVA. Recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate hanno confermato la possibilità di adottare un approccio flessibile nella registrazione delle fatture, in particolare per quelle emesse a cavallo d’anno. Questi aggiornamenti mirano a garantire una maggiore coerenza tra la fatturazione elettronica e il principio di competenza economica, evitando rigidità che potrebbero complicare la gestione fiscale delle imprese.
Registrazione delle Fatture Emesse: Principi Generali
Le fatture devono essere registrate in base alla data di effettuazione dell’operazione. Tuttavia, la normativa riconosce che:
• Per le fatture elettroniche, la data di emissione coincide con la data di trasmissione al Sistema di Interscambio (SdI).
• Il termine di registrazione è generalmente fissato entro il mese successivo alla data di emissione, consentendo ai contribuenti di organizzare le proprie scritture contabili con una certa flessibilità.

Questi principi evitano discrepanze tra la gestione contabile e le tempistiche amministrative, facilitando l’adempimento degli obblighi fiscali.
Fatture a Cavallo d’Anno: Quando e Come Registrarle?
Una delle questioni più rilevanti riguarda la gestione delle fatture emesse tra la fine di un anno e l’inizio del successivo. Se un’operazione è stata effettuata a dicembre, ma la relativa fattura è stata trasmessa a gennaio dell’anno successivo, il contribuente può scegliere l’anno in cui registrarla.
Possibili opzioni per la registrazione:
1. Registrazione nell’anno di competenza (2023): Se la fattura si riferisce a un’operazione effettuata a dicembre 2023, l’impresa può registrarla nell’anno fiscale 2023, garantendo l’allineamento con il principio di competenza economica.
2. Registrazione nell’anno di emissione (2024): Se la fattura viene trasmessa il 2 gennaio 2024, il contribuente può scegliere di registrarla nel 2024, evitando correzioni contabili a posteriori.
Questa possibilità è particolarmente utile per i soggetti in contabilità semplificata, per i quali la gestione fiscale è spesso basata sulla registrazione effettiva degli incassi e dei pagamenti.
Impatto sulla Detrazione IVA e sulla Liquidazione Periodica

Un altro punto cruciale riguarda il momento in cui la detrazione IVA può essere esercitata per le fatture ricevute a inizio anno. Le regole generali prevedono che:
• La detrazione IVA può essere esercitata nel mese di ricezione, se la fattura è trasmessa entro il 15 del mese successivo.
• Se una fattura ricevuta a gennaio si riferisce a un’operazione dell’anno precedente, il destinatario può esercitare la detrazione nell’anno di riferimento dell’operazione o nell’anno di ricezione, a seconda delle esigenze contabili.
Queste disposizioni permettono di evitare disallineamenti tra la registrazione delle fatture e la liquidazione IVA, garantendo coerenza nei flussi finanziari aziendali.
Tabella Riepilogativa delle Novità e Chiarimenti
Aspetto Normativa di riferimento Chiarimenti FAQ del 13 febbraio 2025
Imputazione dei ricavi Art. 18, comma 5, D.P.R. n. 600/1973 Possibilità di registrare la fattura nell’anno dell’operazione o dell’emissione.
Fattura elettronica e SdI Art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015 La fattura si considera emessa alla data di trasmissione al SdI.
Operazioni con soggetti non residenti Art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015 Obbligo di fattura elettronica o comunicazione dati per operatori identificati in Italia.
Detrazione IVA su fatture ricevute a inizio mese Art. 14, D.L. n. 119/2018 Detrazione ammessa entro il 15 del mese successivo.
Registri sezionali Art. 39, D.P.R. n. 633/1972 Non obbligatori per fatture elettroniche e analogiche.


L’attuale normativa offre maggiore flessibilità nella registrazione delle fatture emesse, permettendo ai contribuenti di gestire le proprie scritture contabili in base alle necessità operative. La possibilità di scegliere l’anno fiscale in cui registrare una fattura trasmessa nei primi giorni dell’anno successivo è un aspetto importante per garantire l’allineamento tra la gestione amministrativa e gli obblighi IVA.
Le interpretazioni errate che hanno generato confusione tra i professionisti dimostrano l’importanza di fare sempre riferimento ai testi normativi ufficiali e ai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate. Una corretta gestione della fatturazione consente di rispettare le scadenze senza inutili complicazioni, contribuendo a una migliore organizzazione della contabilità aziendale.

TASSAZIONE CATASTALE E REGIME FORFETTARIO PER LE SOCIETA’ AGRICOLE: UNA RIFORMA IN LINEA CON LE NOSTRE INTERPRETAZIONI.


LA RIFORMA FISCALE INTRODOTTA DAL DECRETO LEGISLATIVO 192/2024 APRE NUOVE OPPORTUNITÀ PER LE SOCIETÀ AGRICOLE, ESTENDENDO LA TASSAZIONE FORFETTARIA ANCHE A CHI OPTA PER IL REGIME CATASTALE.

Lo studio ha sempre sostenuto che la normativa fiscale applicabile alle società agricole dovesse evolversi verso una maggiore coerenza e organicità, consentendo l’accesso alla tassazione forfettaria anche a chi ha optato per il regime catastale. Con il decreto legislativo 192/2024, questa impostazione è stata finalmente recepita dal legislatore, segnando un’importante vittoria per la semplificazione fiscale nel settore agricolo.
La riforma, che attua quanto previsto dalla legge delega 111/2023, introduce una maggiore flessibilità nella determinazione del reddito per le società agricole costituite in forma di Sas, Snc, Srl e cooperative, ampliando le opportunità per le imprese che operano in questo settore.
La principale novità riguarda l’estensione della possibilità di determinazione forfettaria del reddito alle società agricole che hanno optato per la tassazione su base catastale, come previsto dall’articolo 1, comma 1093, della legge 296/2006.
Questo significa che le imprese agricole che rientrano in questa categoria potranno ora:
Continuare a calcolare il proprio reddito secondo il criterio catastale.
Applicare il regime forfettario per determinate attività complementari, come previsto dall’articolo 56-bis del Tuir.
Questa impostazione, che il nostro studio ha sempre ritenuto la più corretta e funzionale, evita penalizzazioni ingiustificate per le aziende agricole e consente loro di gestire in modo più razionale e flessibile la propria fiscalità.
Le attività che rientrano nella tassazione forfettaria
Il comma 3-bis dell’articolo 56-bis del Tuir stabilisce che il reddito derivante dalla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura, acquistati da imprenditori agricoli florovivaistici, è determinato applicando un coefficiente di redditività del 5% sui corrispettivi soggetti a IVA, entro il limite del 10% del volume d’affari complessivo.

Inoltre, restano confermate le disposizioni sui regimi forfettari per le altre attività agricole connesse, come ad esempio:
• la trasformazione e vendita di prodotti agricoli,
• le prestazioni di servizi connesse all’attività agricola,
• la produzione di energia da fonti rinnovabili entro determinati limiti.

Si tratta di un passo avanti decisivo, che va nella direzione da noi sempre auspicata, ossia quella di una maggiore armonizzazione tra tassazione catastale e regimi forfettari, evitando rigidità interpretative che in passato avevano creato incertezze e disparità di trattamento.
Il nodo interpretativo ancora aperto
Tuttavia, alcune pronunce giurisprudenziali recenti, come la sentenza 633/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, hanno adottato un’interpretazione restrittiva dell’articolo 2, comma 1, del Dlgs 99/2004, ritenendo che le società agricole possano svolgere solo le attività espressamente elencate dalla norma, tra cui:
• locazione, comodato e affitto di fabbricati a uso abitativo,
• locazione, comodato e affitto di terreni e fabbricati strumentali, entro il limite del 10% dei ricavi.
Questa impostazione rischierebbe di compromettere il regime catastale per quelle aziende agricole che svolgono anche attività di mera compravendita di prodotti agricoli, considerando tale operazione una deviazione dall’esercizio esclusivo dell’attività agricola.

Nel nostro studio abbiamo sempre evidenziato l’incoerenza di questa visione, sostenendo che il concetto di esercizio esclusivo dell’attività agricola non dovrebbe essere interpretato in modo rigido, ma in coerenza con l’evoluzione del settore e con le esigenze operative delle imprese agricole.
Verso un’interpretazione più ampia e razionale
La relazione illustrativa al decreto legislativo 192/2024 sembra confermare che l’intenzione del legislatore sia quella di favorire la compatibilità tra il regime catastale e le attività accessorie, purché queste ultime abbiano carattere occasionale e marginale.
Per questo motivo, riteniamo che l’elenco delle attività previste dal Dlgs 99/2004 non debba essere considerato tassativo, ma piuttosto indicativo, così da consentire alle aziende agricole di:
Beneficiare della tassazione catastale senza rigidità inutili.
Svolgere attività accessorie in modo complementare e coerente con l’attività agricola principale.
Evitare il rischio di perdere il regime catastale a causa di interpretazioni eccessivamente restrittive della normativa.
Questa visione è perfettamente in linea con lo spirito della riforma fiscale, che punta a una maggiore organicità, coerenza e semplificazione del sistema tributario per il settore agricolo.

Conclusioni: una riforma che conferma la nostra impostazione
La riforma introdotta con il decreto legislativo 192/2024 rappresenta un significativo passo avanti verso una fiscalità più razionale per le società agricole, in piena coerenza con l’orientamento che il nostro studio ha sempre sostenuto.
L’estensione della tassazione forfettaria alle società agricole con regime catastale è una scelta di buon senso, che risponde alle esigenze di molte imprese del settore. Il riconoscimento della compatibilità tra attività accessorie e tassazione catastale è una conferma della necessità di una normativa più flessibile e moderna.
Resta però necessario un chiarimento normativo o interpretativo che eviti il rischio di decadenza dal regime catastale per le aziende agricole che svolgono attività di mera commercializzazione.
Il nostro studio continuerà a monitorare gli sviluppi interpretativi della normativa, fornendo supporto e consulenza alle imprese agricole per garantire loro il massimo vantaggio fiscale possibile nel rispetto delle nuove regole.

LA RIFORMA ISEE REGOLA LE PRESTAZIONI FAMILIARI IN BASE ALLA DIFFERENZA DEL REDDITO DELLE FAMIGLIE. MOLTE LE NOVITA’ PER RENDERE SEMPRE PIU’ EQUO L’INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE.

L’ISEE è uno strumento fondamentale introdotto nel 1998 per valutare la condizione economica delle famiglie italiane. Questo indicatore consente di regolare l’accesso a prestazioni sociali e sociosanitarie agevolate, applicando tariffe differenziate in base al reddito, al patrimonio e alla composizione del nucleo familiare. L’ISEE, dunque, non è solo un parametro tecnico ma un pilastro del sistema di welfare, utilizzato da circa il 30% della popolazione per accedere a servizi e agevolazioni essenziali.
La riforma dell’ISEE, prevista dall’articolo 5 del decreto “Salva Italia” (d.l. n. 201/2011), introduce importanti novità per rendere l’indicatore più equo, inclusivo e in grado di riflettere fedelmente le situazioni economiche reali. Analizziamo i punti principali della riforma e le sue implicazioni.
Le principali novità della riforma
1. Ampliamento della nozione di reddito disponibile
La riforma include nell’ISEE redditi precedentemente esclusi, come i redditi tassati con regimi sostitutivi (es. cedolare secca sugli affitti, premi di produttività) e i redditi esenti (assegni familiari, pensioni di invalidità, indennità di accompagnamento). Questo intervento amplia la capacità dell’indicatore di cogliere l’effettiva disponibilità economica delle famiglie.
2. Maggiore attenzione alle famiglie numerose e con persone fragili
Vengono introdotte maggiorazioni della scala di equivalenza per nuclei con tre o più figli e per famiglie con persone disabili. Inoltre, il sistema di valutazione della disabilità viene semplificato e articolato in tre categorie (media, grave, non autosufficienza), con abbattimenti diretti del reddito variabili in base alla gravità.

3. Valorizzazione della componente patrimoniale
Il patrimonio immobiliare è calcolato sulla base del valore IMU, più aggiornato rispetto all’ICI, mentre il patrimonio mobiliare viene monitorato con controlli ex ante ed ex post per evitare elusioni. La giacenza media annua dei conti correnti diventa un parametro fondamentale per contrastare pratiche elusive.
4. ISEE corrente
Per rispondere alle variazioni rapide della condizione economica (es. perdita di lavoro), viene introdotto l’ISEE corrente, calcolato su redditi recenti, anziché su quelli dell’anno precedente. Questo strumento garantisce una maggiore tempestività nell’erogazione dei servizi.
5. Controlli più stringenti e riduzione delle autocertificazioni
Per ridurre le sottodichiarazioni, i dati fiscali e patrimoniali vengono acquisiti direttamente dall’INPS e dall’Agenzia delle Entrate, limitando la necessità di autocertificazione da parte dei cittadini. Questo rafforzamento dei controlli mira a combattere l’evasione e l’accesso indebito alle agevolazioni.
La riforma rappresenta un passo avanti significativo verso un sistema più equo e trasparente. L’inclusione di redditi esenti e patrimoniali rafforza la capacità selettiva dell’ISEE, riducendo le disparità tra famiglie con situazioni economiche apparentemente simili ma, in realtà, molto diverse. Ad esempio, famiglie che dichiaravano redditi bassissimi ma possedevano ingenti patrimoni non verranno più trattate allo stesso modo di famiglie effettivamente bisognose.

Un altro aspetto positivo è l’attenzione ai costi dell’abitare, che incide fortemente sul bilancio familiare. L’aumento delle detrazioni per affitti e il trattamento speciale per la prima casa rendono l’ISEE più aderente alla realtà delle spese sostenute dalle famiglie italiane.
Tuttavia, alcune criticità rimangono. La maggiore complessità del calcolo e dei controlli potrebbe comportare un aumento delle tempistiche per l’elaborazione dell’ISEE, penalizzando le famiglie che necessitano di un supporto immediato. Inoltre, l’integrazione delle informazioni fiscali richiede un’efficienza amministrativa elevata, che non è uniforme su tutto il territorio nazionale.
Un altro punto critico è rappresentato dall’applicazione dell’ISEE a livello locale. Gli enti erogatori devono adeguare i propri regolamenti alle nuove soglie e criteri, un processo che potrebbe richiedere tempi lunghi e determinare disparità territoriali nell’accesso alle prestazioni. La riforma dell’ISEE, pur introducendo elementi di maggiore equità e trasparenza, rappresenta una sfida complessa per il sistema amministrativo italiano. Il successo della riforma dipenderà dalla capacità degli enti locali e delle istituzioni centrali di implementare efficacemente le nuove regole, garantendo un accesso equo e rapido alle prestazioni sociali.
In un periodo storico caratterizzato da crescenti disuguaglianze economiche, l’ISEE aggiornato rappresenta uno strumento cruciale per sostenere le famiglie in difficoltà, ma richiede un monitoraggio costante e ulteriori aggiustamenti per rispondere alle sfide di un contesto economico in continua evoluzione.

WELFARE AZIENDALE BENEFICI PER I DIPENDENTI OFFERTI DAL DATORE DI LAVORO PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA

Il welfare aziendale rappresenta un insieme di benefici, beni, prestazioni e servizi offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti, con l’obiettivo di integrare la componente monetaria della retribuzione e migliorare la qualità della vita privata e lavorativa. Questi strumenti, forniti in natura o sotto forma di rimborsi, hanno finalità sociali e possono essere esclusi, totalmente o parzialmente, dal reddito da lavoro dipendente, secondo quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate e dall’INPS.

I beneficiari del welfare aziendale sono i dipendenti, ai quali i beni e servizi devono essere offerti alla generalità o a categorie omogenee di lavoratori per godere dell’esenzione fiscale e contributiva. Possono essere coinvolti anche i familiari del lavoratore, come definiti dall’articolo 12 del TUIR, includendo coniuge, figli, ascendenti, fratelli, sorelle, generi, nuore, suoceri e partner uniti civilmente. È inoltre possibile includere stagisti e lavoratori somministrati nei piani di welfare aziendale, poiché percepiscono redditi assimilati al lavoro dipendente. Tuttavia, l’attribuzione dei benefici a un singolo lavoratore non è ammessa, in quanto farebbe perdere i vantaggi fiscali e contributivi.

Tra i beni e i servizi messi a disposizione rientrano le spese per l’istruzione, l’assistenza agli anziani e ai familiari non autosufficienti, i contributi per la sanità integrativa o la previdenza complementare, la mensa aziendale o i buoni pasto, gli abbonamenti per il trasporto pubblico e altri servizi di utilità sociale. Questi strumenti possono essere erogati sulla base di contratti collettivi, regolamenti aziendali o per decisione volontaria del datore di lavoro.

Dal punto di vista fiscale, il welfare aziendale consente ai lavoratori di beneficiare dell’esclusione dal reddito imponibile di determinate somme e dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali. Alcune prestazioni, come i contributi sanitari, prevedono un limite di esenzione fiscale pari a 3.615,20 euro annui. Per le aziende, le spese sostenute per il welfare sono generalmente deducibili dal reddito d’impresa, ai sensi dell’articolo 95 del TUIR, sebbene per le opere di utilità sociale volontarie si applichi un limite pari al 5 per mille del costo complessivo del personale dipendente, come previsto dall’articolo 100 del TUIR.

Nonostante questi vantaggi, in Italia il welfare aziendale è ancora sottoutilizzato. Questo avviene principalmente a causa dell’alto costo del lavoro, che rappresenta un ostacolo significativo per le imprese, soprattutto per le piccole e medie aziende. Molte imprese, infatti, trovano difficile adottare strumenti di welfare aziendale, in quanto il peso fiscale e contributivo generale riduce le risorse disponibili per finanziare tali iniziative. Di conseguenza, il welfare aziendale, pur essendo uno strumento con un grande potenziale per migliorare la qualità della vita dei lavoratori e incentivare la produttività, rimane limitato nella sua diffusione pratica. Una maggiore sensibilizzazione e interventi normativi mirati potrebbero favorirne un uso più ampio ed efficace.

IRPEF 2025: LE NOVITA’ DELLA LEGGE DI BILANCIO E GLI IMPATTI SULLE BUSTE PAGA. LA RIFLESSIONE DEL CONSULENTE

Come consulente del lavoro, ho analizzato le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2025), che rappresenta una svolta significativa in ambito fiscale e contributivo per i redditi di lavoro subordinato. Le modifiche apportate avranno un impatto diretto sulle retribuzioni nette e richiedono un’attenta valutazione da parte di datori di lavoro e professionisti del settore per garantire una corretta applicazione delle norme e una gestione ottimale delle buste paga.
Ecco le principali novità in evidenza:
Aliquote IRPEF 2025
Le aliquote restano confermate come segue:
• 23% per redditi fino a 28.000 euro;
• 35% per redditi da 28.000 a 50.000 euro;
• 43% per redditi superiori a 50.000 euro.

Detrazioni IRPEF 2025
Le formule per il calcolo delle detrazioni IRPEF rimangono invariate, con una modifica significativa:
• Per redditi fino a 15.000 euro, l’importo massimo della detrazione aumenta da 1.880 euro a 1.955 euro.

Esonero Contributivo 2025
L’esonero generalizzato sulla quota IVS non è più applicabile dal 2025. Invece, diventa strutturale l’esonero parziale per le lavoratrici madri:
• Valido per lavoratrici con due o più figli;
• Esteso fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, e dal 2027, fino al diciottesimo anno per madri di tre o più figli.
• Limite reddituale: 40.000 euro annui imponibili.
Indennità Aggiuntiva
Viene riconosciuta un’indennità non imponibile ai redditi fino a 20.000 euro:
• 7,1% per redditi fino a 8.500 euro;
• 5,3% per redditi tra 8.500 e 15.000 euro;
• 4,8% per redditi tra 15.000 e 20.000 euro.
Detrazione Aggiuntiva
Per redditi tra 20.000 e 40.000 euro, è prevista una detrazione aggiuntiva:
• 1.000 euro per redditi fino a 32.000 euro;
• Formula proporzionale per redditi da 32.000 a 40.000 euro.

Le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 evidenziano una tendenza a premiare le fasce di reddito medio-basso, favorendo in particolare i lavoratori con figli a carico e i redditi fino a 20.000 euro. In questo contesto, gli esoneri contributivi per le lavoratrici madri rappresentano una misura di sostegno strutturale significativa, ma con limiti di applicazione in base al reddito annuo imponibile.
Per i datori di lavoro, queste novità comportano la necessità di rivedere con attenzione la gestione delle buste paga e di valutare l’impatto delle nuove disposizioni su eventuali accordi contrattuali, evitando di basarsi esclusivamente sul netto in busta paga a causa delle specificità fiscali e contributive introdotte.
È inoltre importante sottolineare che i lavoratori con redditi complessivi fino a 20.000 euro beneficiano di un incremento diretto grazie all’introduzione dell’indennità aggiuntiva non imponibile. Per i redditi superiori, la detrazione aggiuntiva rappresenta un incentivo significativo, soprattutto per chi si colloca nella fascia tra 20.000 e 32.000 euro.
La Legge di Bilancio 2025 si presenta come un importante strumento di ridefinizione delle politiche fiscali, con l’obiettivo di semplificare il sistema e favorire determinate categorie di lavoratori. Tuttavia, l’applicazione delle nuove norme richiede un’attenta pianificazione da parte di datori di lavoro e consulenti per evitare incongruenze e massimizzare i benefici fiscali.