MINISTERO DEL LAVORO: INDENNITA’ PER I LAVORATORI DEL SETTORE DEI CALL CENTER.


IL FINANZIAMENTO AMMONTA A 20 MILIONI DI EURO A VALERE SUL FONDO SOCIALE PER OCCUPAZIONE E FORMAZIONE

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha emanato il Decreto n. 45 del 16 gennaio 2025 che prevede l’attuazione delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore call center. L’articolo 1, comma 195, della Legge 30 dicembre 2024 la n.207 , la cosiddetta Legge di Bilancio per l’anno 2025, ha previsto il rifinanziamento dell’indennità di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese di call center, per un importo pari a 20 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione. Il 16 gennaio 2025, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha emanato il Decreto n. 45/2025, che prevede appunto, misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center. Questo decreto attua quanto stabilito dall’articolo 1, comma 195, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 , che ha stanziato 20 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione per rifinanziare l’indennità di sostegno al reddito in favore di questi lavoratori. L’indennità, pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, può essere concessa per un periodo massimo di 12 mesi.

È destinata ai lavoratori delle aziende del settore dei call center, anche in caso di cessazione dell’attività, nei periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, qualora non sia possibile accedere alle prestazioni del Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni. Possono accedere al trattamento anche le imprese ammesse a una procedura concorsuale con continuazione dell’attività. Per ottenere l’indennità, le aziende devono stipulare un accordo presso la Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali del Ministero del Lavoro. Successivamente, devono presentare un’istanza alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, inviandola tramite PEC all’indirizzo DGammortizzatorisociali.div3@pec.lavoro.gov.it, seguendo le procedure e utilizzando la modulistica disponibile sul sito del Ministero. Queste misure mirano a sostenere i lavoratori del settore dei call center, offrendo un supporto economico nei periodi di difficoltà e garantendo una maggiore tutela occupazionale. L’indennità può essere richiesta per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, qualora non sia possibile ricorrere alle prestazioni del Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni, comprendendo anche la fattispecie di aziende in cessazione di attività. Possono fare ricorso al trattamento anche le imprese che siano state ammesse ad una procedura concorsuale in cui sia stata disposta la continuazione dell’attività.

La concessione del trattamento è disposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di specifici accordi siglati in sede ministeriale. Chi lavora nei call center in Italia può avere diverse tipologie di contratto, che determinano i diritti, le tutele e le condizioni lavorative. Le principali categorie contrattuali sono: Contratto a Tempo Indeterminato o Determinato con il CCNL Telecomunicazioni che appunto viene applicato ai lavoratori assunti direttamente dalle aziende di telecomunicazioni o da grandi call center strutturati. Poi ancora CCNL Commercio/Terziario: usato da alcune aziende per inquadramenti diversi. Per quanto riguarda le tutele, si hanno: ferie, malattia, tredicesima, contributi pensionistici, diritto alla disconnessione (nel caso di lavoro da remoto). Molto usato in tale settore è il contratto di collaborazione (Co.Co.Co.), prevalentemente usato per operatori che effettuano vendita telefonica e ci sono meno tutele rispetto al contratto subordinato: niente ferie, malattia retribuita o TFR. Deve comunque rispettare le normative sulle collaborazioni continuative. Per il ⁠lavoro in somministrazione, si ha il contratto a tempo determinato tramite agenzie interinali, con le stesse tutele di un contratto subordinato, ma con limiti di durata. In ultimo si ha il contratto a progetto (meno usato), ormai superato per via delle restrizioni legislative.

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