Disposizioni in materia di lavoro: modifiche al decreto 81 e nuova nota dell’ Ispettorato Nazionale del Lavoro. Il Governo con un disegno di legge, approvato prima alla Camera e poi al Senato, ha emanato nuove disposizioni sul lavoro che vengono a modificare in vari punti, non solo in materia di sorveglianza sanitaria, anche il decreto legislativo n. 81/2008. Il disegno di legge approvato è stato poi pubblicato, poco prima di fine anno (il 28 dicembre), in Gazzetta Ufficiale come Legge 13 dicembre 2024, n. 203 “Disposizioni in materia di lavoro con entrata in vigore del provvedimento il 12 gennaio 2025 appena trascorso”. Tra le principali novità apportate al Testo Unico, vengono fornite le prime indicazioni operative riguardanti la legge 203/2024 in tema di sorveglianza sanitaria e medici competenti. Infatti riguardo ai medici competenti all’articolo 38 del Testo Unico, dopo il comma 4 è stato aggiunto il comma 4-bis in cui si indica che il Ministero della salute, “utilizzando i dati registrati nell’anagrafe nazionale dei crediti formativi del programma di educazione continua in medicina, verifica periodicamente il mantenimento del requisito di cui al comma 3, ai fini della permanenza nell’elenco dei medici competenti di cui al comma 4”.
Riguardo alla sorveglianza sanitaria riprendiamo l’intero articolo 41 (Sorveglianza sanitaria) come modificato dalla legge 203/2024: La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente, nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6, qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. Inoltre la sorveglianza sanitaria comprende: visita medica preventiva, anche in fase pre-assuntiva, intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica, visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente, visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, visita medica in occasione del cambio della mansione e verificare l’idoneità alla mansione specifica, visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
Visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente, al fine di verificare l’idoneità alla mansione. Qualora non ritenga necessario procedere alla visita, il medico competente è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. Inoltre il medico competente, nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tiene conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio in possesso del lavoratore stesso ai sensi dell’articolo al fine di evitarne la ripetizione, qualora ciò sia ritenuto compatibile dal medico competente con le finalità della visita preventiva. Le visite mediche non possono essere effettuate: se soppressa, per accertare stati di gravidanza, negli altri casi vietati dalla normativa vigente. Le visite mediche, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. Prima del 31 dicembre 2024, con accordo in Conferenza Stato-regioni, sono state rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio.
Quindi il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime i seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: idoneità, idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, inidoneità temporanea, inidoneità permanente. Dunque, come ricordato nella Scheda di Lettura messa a disposizione sul sito della Camera, tra le varie modifiche operate viene previsto: “che l’ipotesi di visita medica preventiva in fase pre-assuntiva costituisce una delle modalità di adempimento dell’obbligo di visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro. L’obbligo di visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza per malattia superiore a 60 giorni, sussiste solo qualora la visita è ritenuta necessaria dal medico competente. Qualora questi non ritenga necessario procedere alla visita, è tenuto a dichiararlo tramite il rilascio di apposito giudizio di idoneità alla ripresa della mansione specifica”. In conclusione riguardo alle modifiche del D.Lgs. 81/2008, operate dalla legge 203/2024, anche le novità dell’articolo 12 (Interpello) nel quale viene sostituito il comma 2 secondo il quale la Commissione per gli interpelli istituita presso il Ministero del Lavoro è composta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, “da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui almeno uno con profilo professionale giuridico, da due rappresentanti del Ministero della salute, di cui almeno uno con profilo professionale giuridico, e da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome, di cui almeno due con profilo professionale giuridico”.