ASSICURAZIONE STUDENTI : INAIL APPLICABILE FINO AL RECUPERO DELL’INTEGRITA’ PSICO-FISICA

L’INAIL, con una nota pubblicata il 5 dicembre, ha chiarito che per gli studenti, esattamente come per i lavoratori, le tutele assicurative si applicano anche in seguito alla ripresa della frequenza scolastica e fino al recupero dell’integrità psico-fisica. La tutela assicurativa riguarda gli iscritti delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati. Innanzitutto, nelle istruzioni operative datate 20 novembre e pubblicate il 5 dicembre, l’Istituto di assicurazione, ricorda che le prestazioni che lo stesso è obbligato a riconoscere nei confronti degli infortunati, sono quelle previste dal testo unico sull’assicurazione degli infortuni sul lavoro. Nello specifico, l’articolo 86 del testo di cui sopra prevede che: “L’Istituto assicuratore è tenuto a prestare all’assicurato nei casi di infortunio previsti nel presente titolo, e salvo quanto dispongono gli artt. 72 e 88, le cure mediche e chirurgiche necessarie per tutta la durata dell’inabilità temporanea ed anche dopo la guarigione clinica, in quanto occorrano al recupero della capacità lavorativa.”

Tale disposizione si applica, nel caso degli studenti, alle cure necessarie per il recupero dell’integrità psico-fisica, le quali possono protrarsi anche oltre il periodo di guarigione clinica, qualora il medico dell’INAIL ritenga che sia necessario. Inoltre la tutela assicurativa spetta a prescindere dal fatto che lo studente prosegua o meno l’astensione dalla frequenza della scuola. A quali studenti spetta? L’articolo 4, comma 1, n. 5 del Testo unico sull’assicurazione degli infortuni sul lavoro stabilisce che sono compresi nell’assicurazione gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, che frequentino esercitazioni pratiche o esperienze tecnico-scientifiche, come ad esempio quelle che possono verificarsi nei laboratori di chimica. La tutela assicurativa comprende anche gli studenti delle scuole private. Infine, l’INAIL specifica che le tutele assicurative si applicano anche agli studenti che frequentano i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO), agli apprendisti per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (solo per i giovani dai 15 ai 25 anni compiuti) e quelli di alta formazione e ricerca.

Infatti, il decreto legislativo n. 81/2015 attraverso l’articolo 41, comma 3, ha previsto che le varie forme di apprendistato siano inserite all’interno di un sistema duale lavoro/formazione che applica tutele differenziate, a seconda che il luogo di infortunio sia sul posto di lavoro o nella scuola/istituto. Nel caso in cui l’infortunio avvenga nella scuola, istituto o università, allo studente non spetta l’erogazione dell’indennità temporanea. Inoltre diversamente, per gli studenti delle scuole e degli istituti formativi di ogni ordine e grado non statali, la cui assicurazione è attuata mediante il pagamento del premio speciale unitario annuale, l’ INAIL ricorda che dallo scorso 1° luglio 2024 l’importo del premio annuale a persona è aggiornato in 10,40 euro. A seguito della rivalutazione, l’importo del premio per la regolazione dell’anno scolastico 2023/2024, risulta uguale a 10,05 euro. Il premio annuale dovuto per ciascun alunno/studente è poi calcolato moltiplicando il numero complessivo degli studenti, che andava già comunicato all’INAIL entro il 30 novembre, per l’importo di 10,05. Da tale importo deve essere detratto quanto già versato a titolo di anticipo. Infine, per i docenti, le scuole e istituti formativi di ogni ordine e grado non statali, verseranno i premi assicurativi dovuti per il premio di regolazione dell’anno 2024 e di rata 2025 con l’autoliquidazione 2024/2025, indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, corrisposte nel 2024 ai lavoratori in questione.

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