Le imprese che non versano a nessun ente bilaterale, sono tenute da contratto a corrispondere al lavoratore un diritto della retribuzione, equivalente ai benefici spettanti che varia dai 25 ai 40 euro mesili per le 13/14 mensilità. Gli organi di vigilanza che in fase di ispezioni verifichino che il datore di lavoro ha omesso sia il versamento all’ente bilaterale che il pagamento dell’elemento di retribuzione aggiuntivo, richiederanno all’ impresa per gli ultimi 5 anni per ogni lavoratore l’importo previsto dal contratto, i contributi non versati.
ADESIONE
Dunque la mancata adesione comporta un duplice aspetto , il primo nei riguardi del lavoratore ´l´azienda non potrà usufruire neanche dei servizi che l´ ente bilaterale mette a disposizione delle stesse, ed il secondo nei riguardi dell’INPS che potrà richiedere il recupero degli sgravi contribuiti concessi per una qualsiasi legge per mancato rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro.
In sintesi, Vi sono contratti collettivi che dispongono l’obbligatorietà da parte del datore di lavoro che non aderisce alla bilateralità di riconoscere al lavoratore, in alternativa al versamento del contributo all’ente bilaterale di riferimento, delle analoghe forme di tutela anche attraverso una loro quantificazione in termini economici. L’obbligatorietà della tutela deve essere sempre riferita alla parte economica-normativa del contratto collettivo.