SICUREZZA SUL LAVORO

Quali sono le responsabilita´ delle aziende in materia di sicurezza sul lavoro? Quali gli obblighi del datore di lavoro sulla sicurezza ? 

La sicurezza sul lavoro è un aspetto fondamentale in qualsiasi ambiente lavorativo, essa dipende dalla responsabilità dei datori di lavoro, i quali hanno il compito di garantire un ambiente sicuro per i propri dipendenti e di adottare tutte le misure preventive necessarie per evitare incidenti sul posto di lavoro. Il ruolo datoriale nella tutela della salute e sicurezza dei propri dipendenti, e´ fondamentale  ed ogni datore , come già sottolineato, ha la responsabilità per prevenire ogni forma di rischio o pericolo all’interno dell’ambiente lavorativo. Tra gli obblighi del datore, uno dei più importanti è l’attuazione di misure per eliminare i rischi e la valutazione dei rischi cui può essere esposto il personale. Pertanto e´necessario un DOCUMENTO  di valutazione dei rischi  che non è altro che uno strumento fondamentale per la gestione della sicurezza sul luogo di lavoro. Esso deve contenere una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e deve essere costantemente aggiornato. In quest´ottica si inserisce la figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione che sara´ designata dal datore di lavoro che avra´come incarico assoluto quello di garantire la sicurezza sul lavoro. Nel contempo tutti i lavoratori hanno il dovere di prendersi cura della propria salute e sicurezza, e di quella degli altri presenti sul luogo di lavoro.

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OBBLIGHI

Gli obblighi in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro previsti per il Datore sono :

Nominare il Medico Competente , designare preventivamente i lavoratori incaricati alla gestione dell’emergenza, fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro,adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa, informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato, adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento, richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo, comunicare all’INAIL i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza al lavoro superiore a tre giorni etc. l´elenco prevede altri obblighi che, se non assolti si incappa in responsabilita´ civili e penali.

In conclusione i vari obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro  ruotano intorno ad un adempimento principale, ovvero di organizzare l’attività in modo da salvaguardare l’integrità psicofisica dei lavoratori eliminando o cercando di ridurre al massimo i rischi che possono procurare dei danni ai dipendenti .

È quindi sul Datore di Lavoro che ricade interamente la responsabilità dell’organizzazione complessiva della sicurezza sul lavoro nella propria azienda, per l’osservanza delle misure generali di tutela dei lavoratori previste dal Decreto Legislativo 81/08 che regola la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro ed e´ il risultato di una serie di norme in materia di sicurezza  che si sono susseguite nel tempo.

ACCORDO STATO REGIONI MODIFICHE AL D.LGS 81 08

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, NUOVO INDIRIZZO ACCORDO STATO REGIONI MODIFICHE AL D.LGS 81 08 CHE DISCIPLINA LE MISURE IN TEMA DI SICUREZZA SUL LAVORO.

Presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, si e´svolto un incontro istituzionale , per definire l´indirizzo da dare al Nuovo Accordo Stato Regioni e alle modifice da apportare al D.lgs. 81.08 che disciplina le misure in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Si tratta di un tavolo permanente della Conferenza Stato Regioni dove si discute e si delineano gli adempimenti da adottare  anche in tema di SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. Varie sono le proposte dei professionisti del settore riguardante le problematiche che si presentano per trovare un sistema adeguato per risolvere le questioni riguardanti soprattutto l´iter che si deve seguire per fare richiesta di formazione.

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STATO REGIONI

Nell´ambito dell´accordo Stato Regioni, e´stato posto l´accento sulla figura del   datore di lavoro   che rimane un punto di riferimento per l´azienda il quale a sua volta deve essere formato affinché possa conoscere i rischi e i pericoli dell´ambiente lavorativo. Il ruolo per la formazione deve essere affidato, ad una figura tecnica professionale. Per quanto riguarda la modalita ´ di comunicazione dei corsi formativi, la procedura nel comunicare preventivamente l´attivazione dei corsi, in alcune Regioni, sembra freni di gran lunga l´attivazione dei corsi  per l´iter burocratico che bisogna seguire, che a volte non sempre e´ in linea con le concrete necessità delle aziende per la richiesta di corsi da attivare velocemente , pertanto si è ritenuto sollecitare la creazione di percorsi burocratici più snelli per il raggiungimento di obiettivi che evitino di creare, cosi come molto spesso accade, situazioni anche di irregolarita´ lavorativa. 

L´ultima conferenza , e´stata piu´che positiva, anche perche´ e´ stato istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali , il Repertorio Nazionale degli Organismi Paritetici che permette di effettuare dei controlli baipassando la normativa regionale, attraverso cui fare richiesta dei corsi di formazione, allungando i tempi per l´attivazione e. Si tratta di una, lacuna della politica centrale la quale ha demandato alle Regioni di esercitare un pieno potere ad effettuare alcuni controlli in tale materia, che potrebbero essere esercitati in maniera trasparente direttamente da alcuni Organismi come ad esempio per Co.N.A.P.I. Nazionale, che ha tutte le carte in regola per fare FORMAZIONE evitando lungaggini, attivando i corsi in maniera veloce impiegando professionisti del settore.

SICUREZZA E VIGILANZA

NUOVO TRAGUARDO RAGGIUNTO CON LA FIRMA APPOSTA AL CONTRATTO DA CONFINTESA E CONAPI NAZIONALE CHE REGOLA ED INTRODUCE NUOVE FIGURE PROFESSIONALI IN TEMA DI SICUREZZA E VIGILANZA ARMATA E NON ARMATA

Grande soddisfazione da parte del Segretario Generale, Francesco Prudenzano e il Presidente di Co.N.A.P.I. Nazionale, Basilio Minichiello per aver apposto la firma ad nuovo   un contratto, che per il contenuto e per il settore disciplinato, è stato considerato complesso. Grazie all’attività sinergica e di rete portata avanti da un’equipe di validissimi professionisti, è stato raggiunto un eccellente risultato. Si tratta di un contratto articolato per la costituzione del quale, sono stati studiati nei minimi dettagli ed individuati, tutti gli elementi tecnici inseriti poi nello strumento che dovrà disciplinare un settore articolato come quello della vigilanza privata sia armata che non armata con i servizi che essa offre. Allo stesso modo, sono state introdotte norme ad hoc per regolamentare e disciplinare l’introduzione di nuove figure professionali tenendo conto di una serie di elementi che vanno dalla sicurezza privata alla privacy e servizi fiduciari. Tante le novità´, soprattutto l´ idea secondo cui le organizzazioni cosiddette autonome, andassero a realizzare accordi di “dumping” contrattuale vale a dire sulla incontrollata proliferazione dei contratti collettivi idea abbondantemente superata.

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DATORI DI LAVORO

Pertanto è stato sottoscritto un contratto dove le quote minime sono state innalzate con il quale si dimostra come nel contempo anche le aziende ed i datori di lavoro sono sempre più disponibili verso il capitale umano, considerandolo parte integrante di una logica di mercato di lavoro che va evolvendosi e cambiando pelle. In ultimo, la firma al nuovo contratto, dà una risposta anche a chi, nell’ambito del salario minimo, e ‘caduto in contraddizione nel momento in cui mentre chiedeva l’applicazione del salario minimo per legge al di sotto delle 9 euro, sottoscriveva altri accordi.

In questa ottica, Co.N.A.P.I. Nazionale, ha immediatamente posto un freno a tale sciacallaggio diventato anche mediatico e ha invertito la marcia, puntando con coraggio ad un accordo con un valore economico al lavoro prestato, ancora più alto rispetto a quello che avrebbe potuto stabilire la legge. Su questo punto, il Presidente di Co.N.A.P.I. Nazionale, Basilio Minichiello, resta fermo e determinato a raggiungere altri risultati anche in altri settori ed ambiti lavorativi.

SICUREZZA E SERVIZI FIDUCIARI

VIGILANZA, SICUREZZA E SERVIZI FIDUCIARI SETTORE STRATEGICO NEL PANORAMA LAVORATIVO.CCNL NASCE DALLA VOLONTA´ DELLE PARTI SOCIALI DI GARANTIRE MAGGIORE TUTELA COME DEFINITO DAL D.M.269/2010.

L´ intervento nel settore è stato formulato sulla verifica che le Parti sociali che hanno firmato il contratto, di una evoluzione del settore che si e ‘avuto negli anni sia sotto il profilo delle attività´ riconducibili ai servizi di sicurezza che dei servizi di sicurezza e quello cosiddetti fiduciari, ma anche per il diversificarsi delle condizioni e delle modalità dei servizi di vigilanza e di investigazione privata.

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PUBBLICO E PRIVATO

Il settore e ‘molto importante da un punto di vista strategico, in quanto le attività ad esso riconducibili vengono svolte nell’interesse sia pubblico che privato. L’operatività è stata disciplinata prima dal D.P.R. 153/2008 e successivamente dal D.M. n. 269/2010 che ha messo in evidenza come il settore si e ‘evoluto qualitativamente grazie all’introduzione di nuovi requisiti organizzativi e professionali.

Il contratto sottoscritto da Confintesa e Co.N.A.P.I. Nazionale, disciplina un preciso ambito di applicazione e suddivide in sezioni i rapporti di lavoro relativi alla sicurezza e vigilanza privata, armata e non armata oltre all’investigazione mantenendo saldi i principi della privacy.  Le parti sociali sottoscrittrici del contratto, hanno inteso favorire, il dialogo e la collaborazione tra le aziende e i lavoratori, con lo scopo di prevenire eventuali conflitti massimizzando tutte le risorse a disposizione.

DATORE E LAVORATORE

CONTRATTAZIONE DI II LIVELLO AGEVOLAZIONI PER AZIENDE E LAVORATORI. STRUMENTO FLESSIBILE E VANTAGGI NEI VARI RAPPORTI TRA DATORE E LAVORATORE

La scelta per la contrattazione di secondo livello e ‘la possibilità che si dà alle aziende di ADOTTARE strumenti flessibili per regolamentare il rapporto di lavoro. I VANTAGGI riguardano una serie di rapporti che agevolano sia il datore di lavoro che gli stessi lavoratori, come ad esempio l’orario di lavoro, la tipologia contrattuale come tempo determinato o indeterminato, ambiente di lavoro, sicurezza, premi di produzione, smart working ed altro, insomma, continua l’avvocato, trovare delle soluzioni idonee per reperire accordi che portano anche ad un risparmio contributivo.

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AZIENDA E LAVORATORI

Questi punti si trovano specificati nella maniera più dettagliata proprio nella contrattazione di II livello a seconda delle esigenze dell’azienda o dei lavoratori. Essi sono importanti sia da un punto di vista aziendale che da un punto di vista territoriale.

Il professionista Agnello, dopo essere partito dal contatto collettivo, specifica e approfondisce i punti fondamentali della contrattazione di secondo livello in un suo nuovo intervento.

ADEMPIENZA DATORIALE

Le imprese che non versano a nessun ente bilaterale, sono tenute da contratto a corrispondere al lavoratore un diritto  della retribuzione, equivalente ai benefici spettanti che varia dai 25 ai 40 euro mesili per le 13/14 mensilità. Gli organi di vigilanza che in fase di ispezioni verifichino che il datore di lavoro ha omesso sia il versamento all’ente bilaterale che il pagamento dell’elemento di retribuzione aggiuntivo, richiederanno all’ impresa per gli ultimi 5 anni per ogni lavoratore l’importo previsto dal contratto, i contributi non versati.

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ADESIONE

Dunque  la mancata adesione comporta un duplice aspetto , il primo nei riguardi del lavoratore ´l´azienda  non potrà usufruire neanche  dei servizi che l´ ente bilaterale mette a disposizione delle stesse, ed il secondo nei riguardi dell’INPS  che potrà richiedere il recupero degli sgravi contribuiti concessi per una qualsiasi legge per mancato rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro.

In sintesi, Vi sono contratti collettivi che dispongono l’obbligatorietà da parte del datore di lavoro che non aderisce alla bilateralità di riconoscere al lavoratore, in alternativa al versamento del contributo all’ente bilaterale di riferimento, delle analoghe forme di tutela anche attraverso una loro quantificazione in termini economici. L’obbligatorietà della tutela deve essere sempre riferita alla parte economica-normativa del contratto collettivo.

POLITICA E SINDACATO

Partendo dal principio che l’attività fondamentale a tutela degli interessi collettivi dei sindacati è quella contrattuale, si può comprendere come nel corso degli anni il sindacato ha lavorato per ampliare i propri obiettivi tenendo in debita considerazione le condizioni di lavoro ed i provvedimenti di politica economica e sociale mutati evidentemente nel tempo. Si parla di azione politica oltre che economica.

La politica entra nelle relazioni intercorrenti tra mondo del lavoro ed impresa in triplice veste: datore di lavoro nelle PA, compositore dei conflitti, legislatore, ma ciononostante gli interessi datoriali e quelli degli operai, trovano massima tutela esclusivamente nelle associazioni sindacali pur essendo considerato lo stato come una terza parte negoziale, assumendo impegni politici verso le parti sociali in cambio di impegni e obiettivi condivisibili. La principale funzione che i sindacati svolgono a tutela dei propri iscritti è quella di rappresentarne gli interessi e le esigenze lavorative in sede di stipula dei CONTRATTI COLLETTIVI   aziendali, territoriali e nazionali oltre che, ovviamente, nel corso delle relative trattative ed il ruolo e i compiti assegnati ai sindacati sono molteplici.

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SINDACATO

Essi, infatti, controllano costantemente, a livello aziendale e a livello generale, l’osservanza, nei luoghi di lavoro, di tutte le disposizioni di legge e contrattuali che regolano lo svolgimento della prestazione lavorativa.

I sindacati, inoltre, offrono ai propri iscritti dei servizi di formazione professionale, di assistenza nelle controversie di lavoro e in fase stragiudiziale, di gestione di pratiche previdenziali e in certi casi anche fiscali. E se pur in passato, il sindacato è stato anche direttamente coinvolto nella definizione della politica economica e sociale del paese riferendosi al fenomeno della concertazione sociale, che ha caratterizzato gli ultimi anni del Novecento e che, in sostanza, prevede una consultazione delle parti sociali da parte del Governo prima di compiere le più importanti scelte economiche, la politica e con essa le scelte, resta distante dalla funzione del sindacato. Nell’ambito del Convegno CCNL trasporti e logistica svoltosi ad Ariano Irpino, il Presidente di Co.N.A.P.I. Nazionale, Basilio Minichiello, ha posto l´accento proprio sulla distanza siderale della politica spesso lontana dalle reali  esigenze del sindacato e proprio per questo che si  può, come Confederazione Nazionale rafforzata dal numero degli iscritti,  interloquire con i ministri e sottosegretari, afferma il presidente Minichiello, per coinvolgerli nella risoluzione delle problematiche afferenti diversi settori o nel realizzare particolari esigenze.

Nella fattispecie ci si riferisce alle innumerevoli istanze che possono essere di aiuto al nostro territorio. Per queste ragioni sarebbe utile dar vita ad una FEDERAZIONE che si occupi di ciò´, anche perché la CO.N.A.P.I. Nazionale e ‘ben strutturata avendo una qualità ed un approccio al mondo del lavoro diverso e comunque più pregnante rispetto ai sindacati cosiddetti “storici” che, non avendo lavorato nel tempo sullo sviluppo delle competenze settoriali, spesso non riescono a fornire strumenti tali da garantire un buon funzionamento della struttura. Abbiamo intasato il server del ministero del lavoro, per progetti presentati

ORGANISMO PARITETICO NAZIONALE

O.P.N. FUNZIONE DI RAPPRESENTANZA DELLE AZIENDE PER LA SICUREZZA, FORMAZIONE E INFORMAZIONE. CO.N.A.P.I NAZIONALE SOCIO O.P.N ELAV

Gli Organismi Paritetici sono composti da professionisti competenti in materia di sicurezza sul lavoro e hanno il compito di supportare le aziende in diversi ambiti, tra i quali l’organizzazione delle misure di sicurezza nel luogo di lavoro e la formazione. Un organismo paritetico può svolgere varie attività  di supporto  alle imprese dirette a garantire  e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro come ad esempio può svolgere e promuovere le attività di formazione e sicurezza attraverso l´impiego dei fondi interprofessionali  e rilasciare attestazioni su richiesta delle imprese  dell´avvenuto  svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle aziende , inoltre tra le altre e tante funzioni che un ORGANISMO PARITETICO può svolgere c’è quello di comunicare alle  aziende e agli organi di vigilanza territorialmente competenti, i nominativi dei rappresentanti per la sicurezza territoriale.

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GIURIDICO BILATERALE

L’organismo Paritetico e ‘un soggetto giuridico bilaterale costituito da due parti contrapposte. Gli organismi bilaterali e paritetici rappresentano le organizzazioni sia dei lavoratori che dei datori di lavoro che sono maggiormente più rappresentative sul piano Nazionale. Dunque, riassumendo, si può dire che gli O.P.N hanno la funzione di rappresentanza, informazione e formazione, supportano le aziende ad individuare soluzioni tecniche ed organizzative dirette a garantire e migliorare la salute e sicurezza sul lavoro oltre ad assicurare specifiche competenze in tema di tutela della salute e sicurezza.

La rappresentatività delle associazioni promotrici degli ORGANISMI PARITETICI devono essere prima di tutto espressioni di associazioni sindacali datoriali e dei lavoratori più espressive sul piano Nazionale come ad esempio lo è Co.N.A.P.I, poi devono essere organismi le cui associazioni abbiano firmato il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall´azienda. Nell’ambito di tale discorso si inserisce proprio l’attività paritetica di Co.N.a.P.I. Nazionale che e ‘socio O.P.N ELAV.